Benefici concessi in dispositivo prevalgono sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 30866 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
I benefici di legge concessi dal giudice nel dispositivo sono, di regola, da ritenere prevalenti sulla motivazione. Ove la Corte di appello non li revochi espressamente, essi restano applicati, non potendo il solo contrasto tra motivazione e dispositivo fondare un vizio deducibile in cassazione. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, proponga una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie già esaminate dai giudici di merito. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, legale rappresentante di una società, era stata condannata dal Tribunale per il reato di cui all’art. 2, comma 1 bis, del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito dalla legge n. 638 del 1983, per l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ai lavoratori. La Corte di appello aveva confermato la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e, con il secondo, il contrasto tra motivazione e dispositivo quanto alla concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la doglianza si risolve in una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, non consentita in sede di legittimità a fronte di una ricostruzione esauriente dei giudici di appello, che avevano valorizzato gli accertamenti dell’Istituto previdenziale.

La motivazione delle sentenze di merito è stata giudicata sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa ha contrapposto differenti valutazioni di merito, estranee al perimetro del giudizio di legittimità. Sul punto la Corte richiama i precedenti di Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020, dep. 2021, Rv. 280601 e di Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015, Rv. 265482.

Anche il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato. I benefici di legge, concessi dal primo giudice nel dispositivo, sono generalmente da ritenere prevalenti sulla motivazione, come affermato da Sez. 2 n. 31119 del 19.03.2025, Rv. 288560-02. Poiché la Corte di appello non li ha revocati, gli stessi devono ritenersi tuttora applicati.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Alla declaratoria consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese del procedimento. La Corte ha escluso la condanna al versamento di una sanzione in favore della Cassa delle ammende, in ragione del tenore della doglianza articolata con il secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *