Omessa comunicazione condanne definitive integra art. 7 d.l. 4/2019 (Cass. pen. Sez. 7 n. 9557 del 12.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra la fattispecie di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, la condotta di chi, essendo stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ometta di comunicare tale circostanza. La tipicità della condotta è integrata attraverso il richiamo, operato dall’art. 7, comma 2, alle cause di riduzione e all’obbligo di persistenza delle condizioni relative all’an e al quantum del beneficio. Sono inammissibili in sede di legittimità i motivi che ripropongono censure di merito già vagliate, non scanditi da specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata o volti a una rivalutazione delle fonti probatorie.

Il Fatto

La Corte d’appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Caltanissetta, che aveva condannato il ricorrente per il reato di cui all’art. 7 del d.l. n. 4 del 2019. All’imputato era contestato di aver omesso di comunicare di essere stato condannato in via definitiva per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. e di essere contestualmente associato a un istituto penitenziario.

Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando cinque motivi di doglianza concernenti la nullità della sentenza, la violazione di legge, la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il vizio di motivazione in ordine alla recidiva e la negazione delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato come i motivi esposti non fossero consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e non caratterizzati da specifiche critiche alle argomentazioni della sentenza impugnata, oltre che volti a una rivalutazione delle emergenze probatorie.

Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità per difetto dei requisiti essenziali, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha osservato che la Corte d’appello, con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. e depositata l’11 settembre 2025, aveva provveduto a sostituire il dispositivo, eliminando ogni possibile ambiguità in ordine al giudice che aveva emesso la sentenza di primo grado, individuato nel Tribunale di Gela.

Con riguardo al secondo motivo, la Corte ha confermato la correttezza della sentenza impugnata, che aveva ritenuto integrata la tipicità della fattispecie. Il richiamo operato dall’art. 7, comma 2, del d.l. n. 4 del 2019 alle cause di riduzione di cui all’art. 3, comma 13, e all’obbligo di persistenza delle condizioni relative al beneficio, rende la condotta omissiva penalmente rilevante. La Corte ha altresì escluso la dedotta assenza dell’elemento soggettivo.

In relazione al terzo, quarto e quinto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, poiché riguardavano il trattamento punitivo. Il giudice del merito aveva esaustivamente motivato la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, considerando non solo la somma percepita ma anche il vantaggio economico ottenuto. La recidiva era stata correttamente ritenuta sussistente, in quanto il nuovo reato costituiva rinnovata espressione di tendenza a delinquere. Parimenti corretta era la decisione di escludere le circostanze attenuanti generiche, non essendo stati ravvisati elementi positivi valorizzabili.

La Corte ha, infine, dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto del principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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