Inammissibile la correzione d’errore materiale che modifichi la pena accessoria in peius (Cass. pen. Sez. 6 n. 18108 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio processuale disciplinato dall’art. 130 cod. proc. pen. è circoscritto alla correzione di errori od omissioni che non determinano nullità del provvedimento e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell’atto. È esclusa l’applicabilità dell’istituto quando la correzione si risolve nella sostituzione di una decisione già assunta, atteso che l’errore, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, diffonde i suoi effetti sulla decisione che, nella sua organica unità, non può subire interventi correttivi. Sono ammissibili solo gli interventi imposti dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione. La modificazione essenziale va riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice, mentre l’integrazione correttiva deve consistere in un’operazione meramente meccanica. È illegittimo il ricorso alla correzione dell’errore materiale per emendare un errore giuridico commesso nella determinazione della pena accessoria correlata alla pena comminata, sostituendo la precedente statuizione sulla durata con altra più gravosa.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, giudicando in sede di rinvio limitatamente al punto concernente il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, cod. pen., aveva rideterminato la pena per due imputati in anni cinque di reclusione ed euro 1.000, confermando il giudizio di equivalenza tra le circostanze.
Avverso tale sentenza gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo vizi di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e, uno di essi, anche l’illegittimità del successivo provvedimento con cui la Corte territoriale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., aveva corretto il dispositivo della sentenza sostituendo la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque con l’interdizione perpetua.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente dichiarato inammissibili il ricorso di uno degli imputati e il primo motivo dell’altro, trattandosi di censure di merito manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato in merito al bilanciamento tra le circostanze, attribuendo rilevanza preminente alla gravità e violenza delle condotte e alla negativa personalità degli imputati, gravati da un precedente per omicidio.
Ha invece accolto il secondo motivo, riguardante l’ordinanza di correzione dell’errore materiale, estendendone gli effetti anche al coimputato ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., trattandosi di motivo non personale. Il Procuratore Generale aveva ritenuto legittima la correzione, richiamando la giurisprudenza che ammette l’applicazione d’ufficio, in appello, delle pene accessorie non applicate in primo grado che conseguono di diritto alla condanna (cfr. Sez. 6, n. 6528 del 2025; Sez. 6, n. 49759 del 2012), ma la Corte ha osservato che tale indirizzo riguarda una fattispecie processuale diversa, non attinente alla legittimità del ricorso alla procedura correttiva per modificare in peius la pena accessoria indicata in dispositivo.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite Armati del 1994, secondo cui l’errore che partecipa al processo formativo della volontà del giudice diffonde i suoi effetti sulla decisione che non può subire interventi correttivi, e la successiva giurisprudenza che qualifica la modificazione essenziale come cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento implicante una diversa valutazione del giudice (Sez. 3, n. 11763 del 2008; Sez. 1, n. 30483 del 2010), il Collegio ha escluso che l’operazione compiuta dalla Corte territoriale fosse meramente meccanica.
La sostituzione della pena accessoria, da temporanea a perpetua, non rimediava a una omissione ma sostituiva una decisione precedentemente assunta sulla durata, configurando una modifica essenziale dell’atto non emendabile con la procedura dell’art. 130 cod. proc. pen. La Corte ha pertanto disposto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza correttiva, confermando la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi nel resto.
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Nota della Redazione
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