Benefici penali non richiesti in merito: inammissibile il ricorso in cassazione (Cass. pen. Sez. III n. 39997 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., ove la norma fosse già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.. Né sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. Analogamente, la mancata concessione d’ufficio della sospensione condizionale della pena non è deducibile con il ricorso per cassazione dall’imputato che non abbia richiesto il beneficio nel giudizio di merito, mentre, quanto alle attenuanti generiche, il relativo onere motivazionale presuppone una richiesta adeguatamente argomentata.
Il Fatto
Con sentenza del 3 dicembre 2024 il Tribunale di Potenza condannava la ricorrente alla pena di euro 3.500 di ammenda, ritenendola colpevole del reato di cui agli art. 18, comma 1, lett. g), e 37, comma 1, del d. Igs. n. 81 del 2008, contestato nella qualità di datrice di lavoro e legale rappresentante di una società.
Avverso la decisione la condannata proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, lamentando, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, evidenziando l’assenza di precedenti penali e la rapida eliminazione delle irregolarità riscontrate.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Premesso che il giudizio di colpevolezza non è contestato, i giudici di legittimità hanno esaminato il motivo relativo ai benefici non riconosciuti in primo grado, rilevando che esso non supera il vaglio di ammissibilità.
Il passaggio decisivo riguarda la condotta processuale della difesa nel giudizio di merito. Come risulta dalla sentenza impugnata, in sede di conclusioni la difesa si era limitata a chiedere l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato. Non vi fu dunque alcuna richiesta subordinata; perciò, in assenza di sollecitazioni espresse, il silenzio del Tribunale sulla mancata applicazione degli art. 131-bis, 62-bis e 163 cod. pen. non può ritenersi illegittimo.
La Corte richiama quindi il costante orientamento di legittimità (Sez. 5, n. 4835 del 27/10/2021, dep. 2022, Rv. 282773), secondo cui la questione dell’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se la norma era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata. Né sul giudice di merito grava, in difetto di specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare sulla causa di esclusione della punibilità.
Analogamente, con riguardo agli ulteriori profili, è stato affermato (Sez. 3, n. 28690 del 09/02/2017, Rv. 270587) che la mancata concessione ex officio della sospensione condizionale della pena, come pure della non menzione, non è deducibile con il ricorso per cassazione dall’imputato che non abbia richiesto tali benefici nel giudizio di merito. Quanto alle attenuanti generiche, è stata ribadita la necessità di una richiesta adeguatamente argomentata, al fine di parametrare il relativo onere motivazionale (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460).
Alla stregua di tali coordinate, poiché nel giudizio di merito non era stata avanzata alcuna espressa richiesta volta all’applicazione di quegli istituti, invocati solo in sede di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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