Conflitto di competenza per indebite compensazioni: prevale il criterio codicistico (Cass. pen. Sez. I n. 31943 del 26.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel conflitto positivo di competenza derivante dalla contestazione dello stesso reato allo stesso imputato in procedimenti distinti, la decisione si adotta applicando le norme sulla competenza e non dando preminenza allo stadio processuale raggiunto. La disciplina dei conflitti positivi di competenza non può essere invocata per dedurre questioni di natura diversa, come quelle relative alla competenza per connessione fra reati. Nel caso di continenza di regiudicande, degli atti del procedimento contenuto si dispone la riunione a quelli del procedimento principale, con concentrazione davanti al giudice presso cui pende quello di maggiore ampiezza, sempre che sussista l’identità ontologica del fatto. La competenza per territorio si determina avendo riguardo alla formulazione del capo di imputazione, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha sollevato conflitto positivo di competenza nei confronti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna. Oggetto del contrasto alcune imputazioni di indebite compensazioni di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, contestate nell’ambito di un procedimento per delitti di natura fiscale e tributaria.
Il giudice milanese ha fondato la propria competenza sull’indicazione del locus commissi delicti contenuta nel capo di imputazione, escludendo rilievo al criterio residuale dell’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 e alla connessione con il reato associativo contestato in via principale. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del giudice milanese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha qualificato la situazione come conflitto di competenza ai sensi dell’art. 28, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., ravvisando la contemporanea cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone da parte di più giudici ordinari. Ha richiamato Sez. V n. 10037 del 19.01.2017, secondo cui, in caso di litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e la stessa persona davanti a uffici diversi, non opera la preclusione del ne bis in idem, dovendosi regolare la situazione con le disposizioni sui conflitti positivi.
La decisione sul conflitto serve a regolare un’ipotesi di litispendenza e a prevenire, nell’interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati. Non può invece essere evocata per dedurre questioni diverse, quali quelle sulla competenza per connessione fra reati, come affermato da Sez. I n. 31348 del 23.09.2020 e Sez. I n. 31357 del 23.09.2020. Il riferimento dell’art. 28, comma 3, cod. proc. pen. al conflitto positivo fondato sulla competenza per territorio determinata dalla connessione vale solo a escluderlo nella fase delle indagini preliminari. In tal senso Sez. I n. 26829 del 15.04.2011: in quella fase la connessione non identifica un’ipotesi alternativa alla medesimezza del fatto.
Ne deriva che la normativa codicistica sulla competenza deve prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego è consentito a condizione che la concentrazione avvenga davanti al giudice precostituito per legge (Sez. Un. n. 34655 del 28.06.2005).
Quanto alle imputazioni in continenza, la Corte ha richiamato l’orientamento secondo cui si dispone la riunione degli atti del procedimento contenuto a quelli del procedimento principale, con concentrazione davanti al giudice del procedimento di maggiore ampiezza, purché sussista l’identità ontologica del fatto, a nulla rilevando la diversità delle qualificazioni giuridiche né la coincidenza solo parziale degli imputati (Sez. I n. 21883 del 16.04.2021; Sez. I n. 1512 dell’11.12.2007).
Per il profilo territoriale la Corte ha confermato che la competenza si determina sulla formulazione del capo di imputazione, salvo errori macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. I n. 31335 del 23.03.2018; Sez. III n. 38491 del 20.06.2024). Nei reati tributari il luogo dell’accertamento, ex art. 18 legge n. 74 del 2000, coincide con la sede dell’Ufficio in cui è stata compiuta l’effettiva valutazione degli elementi, essendo irrilevante il luogo di acquisizione dei dati (Sez. III n. 36118 del 15.07.2024). Non emergono elementi che mettano in dubbio che tale attività si sia svolta a Milano, luogo di consumazione dei reati. Il conflitto è stato risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Milano.
Nota della Redazione
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