Benefici penitenziari dopo la revoca: non più tre anni fissi (Corte cost. n. 149/2026)
Con la sentenza n. 149 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè l’ordinamento penitenziario. Dopo la revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di ottenere nuovi benefici non dura più tre anni fissi, ma un periodo pari alla metà della pena residua e comunque non superiore a tre anni.
La regola messa in discussione. L’articolo 58-quater vieta la concessione del lavoro all’esterno, dei permessi premio, dell’affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà a chi si sia visto revocare una di queste misure per comportamenti incompatibili con la sua prosecuzione. Il comma 3 stabiliva che il divieto operasse per tre anni dal provvedimento di revoca, sempre, qualunque fosse la pena ancora da scontare.
Il caso. Un detenuto stava scontando un anno di reclusione e aveva chiesto di eseguire la pena presso il domicilio di un’altra persona; in un secondo procedimento aveva chiesto la detenzione domiciliare in via provvisoria. In una precedente esecuzione era già stato ammesso all’esecuzione della pena al domicilio, ma nel febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Brescia aveva revocato quella misura per condotte incongrue tenute durante il beneficio. Per effetto del divieto triennale, il Magistrato di sorveglianza di Bologna avrebbe dovuto dichiarare inammissibili entrambe le nuove domande, senza poterle esaminare nel merito.
Il dubbio del giudice. Il Magistrato di sorveglianza ha osservato che la durata fissa del divieto, unita all’ampio numero di benefici che esso copre, finisce per assorbire tutta la pena residua quando questa è inferiore a tre anni. In quei casi la persona non ha più alcuna prospettiva di rientrare in un percorso fuori dal carcere, qualunque sia il suo comportamento successivo. Ha inoltre segnalato una disparità: per le pene sostitutive, dopo la revoca, l’articolo 67, secondo comma, della legge n. 689 del 1981 richiede soltanto l’espiazione di metà della pena residua.
Il ragionamento della Corte. La Corte ha modificato il proprio orientamento precedente, espresso con la sentenza n. 173 del 2021, indicando come ragioni l’evoluzione della sua giurisprudenza e il mutamento del quadro normativo. Ha confermato che la revoca non è automatica, perché il tribunale di sorveglianza valuta caso per caso e può anche solo modificare o sostituire la misura, e che il divieto ha una funzione di deterrenza. Ha però ritenuto irragionevole che per tre anni nessun giudice possa valutare i progressi del condannato: la norma presume immutabile la personalità della persona per un tempo eccessivo, in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione. Come rimedio ha utilizzato una soluzione già presente nell’ordinamento per le pene sostitutive, cioè la metà della pena residua.
Perché resta il tetto dei tre anni. Il limite massimo triennale è stato mantenuto perché alcune misure, come la semilibertà, possono essere concesse anche quando la pena residua è molto lunga. Senza quel tetto la nuova disciplina sarebbe risultata più severa della precedente.
Cosa cambia in pratica. Chi ha subito la revoca di un affidamento in prova, di una detenzione domiciliare o della semilibertà può chiedere nuovi benefici una volta scontata metà della pena residua e comunque, al più tardi, dopo tre anni dal provvedimento di revoca. La domanda non viene però accolta in modo automatico: il magistrato di sorveglianza la esamina nel merito e la revoca precedente resta un elemento fortemente negativo, che il condannato deve superare dimostrando risultati concreti del percorso successivo. La Corte ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita al divieto che decorre dalla ripresa dell’esecuzione della pena, cioè il caso dell’evasione, perché non era la situazione dei giudizi in corso. La Corte ha infine precisato che il legislatore può intervenire con una disciplina diversa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/149