Suicidio assistito: cosa può decidere una Regione (Corte cost. n. 148/2026)
Con la sentenza n. 148 del 2026 la Corte costituzionale ha deciso sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri contro la legge della Regione autonoma della Sardegna 18 settembre 2025, n. 26, sul suicidio medicalmente assistito. La legge non è stata annullata nel suo insieme: la Corte ha dichiarato illegittime alcune disposizioni e ha respinto tutte le altre censure.
Il caso. Il Governo ha impugnato la legge sostenendo che la materia appartiene allo Stato, perché tocca l’ordinamento civile e penale e i livelli essenziali delle prestazioni, e che comunque lo Stato non ha ancora fissato i principi fondamentali sulla tutela della salute. La Regione si è difesa affermando che la legge riguarda l’organizzazione del servizio sanitario, materia di competenza concorrente, e che l’intervento regionale è possibile proprio in assenza di una legge statale. La Corte aveva già esaminato questioni analoghe sulla legge della Regione Toscana n. 16 del 2025 con la sentenza n. 204 del 2025.
Il ragionamento sulla legge nel suo complesso. La Corte ha escluso l’invasione della competenza penale statale: la legge sarda non modifica l’area di non punibilità dell’aiuto al suicidio prevista dall’articolo 580 del codice penale. Ha escluso anche l’invasione dell’ordinamento civile, perché la legge non opera in un vuoto normativo: la legge n. 219 del 2017 già regola il rifiuto e l’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale. Ha escluso poi la creazione di un nuovo livello essenziale di assistenza, dato che la Regione disciplina un’attività che il servizio sanitario deve già svolgere. Ha infine affermato che il mancato intervento del legislatore statale non preclude di per sé alla Regione la competenza concorrente sulla tutela della salute: i principi fondamentali si ricavano dalla legge n. 219 del 2017, dalla legge n. 38 del 2010 sulle cure palliative e dalla legge n. 833 del 1978.
Che cosa è stato annullato. È illegittimo l’articolo 2, comma 1, che individuava i beneficiari rinviando ai requisiti indicati dalla giurisprudenza costituzionale. Secondo la Corte quel rinvio irrigidisce nella legge regionale i requisiti di accesso e, indirettamente, i confini della causa di non punibilità: scelte che spettano allo Stato. Per la stessa ragione sono cadute le parti collegate degli articoli 2, 3 e 4. Sono illegittimi anche i termini rigidi del procedimento di verifica, cioè i trenta giorni complessivi e i termini di dieci, tre e sette giorni: la verifica richiede accertamenti clinici accurati sulla condizione sanitaria e sulla libertà della volontà. È illegittimo l’articolo 4, comma 12, che ammetteva di sospendere o annullare l’erogazione del trattamento: formula incoerente con la struttura del suicidio medicalmente assistito, in cui è la persona a compiere da sé l’atto finale. Sono infine illegittimi l’articolo 5 e l’articolo 4, comma 10, sul supporto tecnico e farmacologico, perché la Regione si è appropriata dei principi fondamentali riservati allo Stato.
Che cosa resta. Restano in vigore l’articolo 1 sulle finalità, le commissioni multidisciplinari previste dall’articolo 3, alle quali il personale partecipa su base volontaria, le restanti previsioni dell’articolo 4 sulla verifica dei requisiti, compreso il termine di cinque giorni per convocare la commissione, la gratuità delle prestazioni prevista dall’articolo 6, la copertura finanziaria dell’articolo 7 e la clausola di compatibilità dell’articolo 8. Respinte anche le censure che lamentavano una sovrapposizione tra le commissioni regionali e i comitati etici territoriali.
Cosa cambia in pratica. In Sardegna resta una procedura organizzata presso le aziende sanitarie, ma senza tempi predeterminati e senza una definizione regionale dei requisiti di accesso, che continuano a dipendere dalle decisioni della Corte costituzionale e da una eventuale legge dello Stato. La Corte ha precisato che l’annullamento dell’articolo 5 lascia intatto il diritto della persona per la quale siano state verificate positivamente le condizioni di ottenere dalle aziende sanitarie regionali il farmaco, i dispositivi occorrenti all’autosomministrazione e l’assistenza sanitaria anche durante l’esecuzione della procedura. Il personale sanitario dovrà porre speciale cura nel verificare la persistenza della volontà piena e consapevole e l’assenza di condizionamenti nel momento dell’esecuzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/148