Benefici pensionistici meteorologi ENAV: competenza anche sul provvedimento provvisorio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 524 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni dei dipendenti ENAV, il ricorso avverso il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione è ammissibile. La preclusione dell’art. 153, comma 1, lett. a), c.g.c. opera solo quando si impugni la parte del provvedimento per la quale l’amministrazione abbia fatto espressa riserva di ulteriore pronuncia, e non si estende ai provvedimenti di pensione provvisoria, non essendo ad essi sovrapponibile la previgente disciplina dell’art. 64 R.D. n. 1214/1934, dichiarata costituzionalmente illegittima. Nel merito, ai dipendenti ENAV in possesso di anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 spettano i benefici dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 149/1997, con incremento convenzionale dell’età anagrafica ai fini del coefficiente di trasformazione. La riliquidazione del trattamento e il pagamento degli arretrati in corso di giudizio, se satisfattivi dell’interesse, determinano la cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente, ex meteorologo dipendente ENAV, è cessato dal servizio per raggiunti limiti di età ed è titolare di pensione ordinaria di vecchiaia. Ha impugnato il provvedimento di liquidazione provvisoria della pensione lamentando il computo errato della terza quota, per mancata rivalutazione del coefficiente di trasformazione.
Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici di cui all’art. 1 d.lgs. n. 149/1997 e alle relative maggiorazioni, con condanna dell’INPS al ricalcolo e al pagamento degli arretrati. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, per la natura provvisoria dell’atto, e in subordine ha invocato la cessazione della materia del contendere, avendo già riliquidato il trattamento.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Rileva che l’art. 153, comma 1, lett. a), c.g.c. sancisce l’inammissibilità solo quando si impugni la parte del provvedimento per cui fu fatta espressa riserva di ulteriore pronuncia. L’INPS confonde tale previsione con la disciplina dell’art. 64 R.D. n. 1214/1934, che vietava il ricorso contro la liquidazione provvisoria della pensione.
Quella norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione degli artt. 32, 24 e 113 Cost. e, dopo l’ordinanza n. 524/1990 della Corte costituzionale, è stata considerata applicabile all’intera disposizione. Ne deriva l’ammissibilità del ricorso contro il provvedimento provvisorio di pensione.
La disciplina vigente è in continuità con l’abrogato art. 71, comma 1, lett. a), R.D. n. 1038/1933: la preclusione riguarda solo le domande per cui l’amministrazione ha riservato ulteriore pronuncia, non i ricorsi avverso provvedimenti di pensione provvisoria. Nel caso concreto, l’atto dell’INPS espone in calce la facoltà di ricorso giurisdizionale, sicché l’eccezione è infondata.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce la disciplina sui benefici spettanti ai dipendenti ENAV: l’art. 5 legge n. 248/1990 prevede, per il servizio maturato al 31 dicembre 1995, l’aumento di un quinto del periodo contributivo per i profili di cui alla lett. b). Per le anzianità decorrenti dal 1° gennaio 1996, il d.lgs. n. 149/1997 trasforma il beneficio in un incremento convenzionale dell’età anagrafica ai fini del coefficiente di trasformazione.
Poiché il ricorrente, al 31 dicembre 1995, aveva anzianità inferiore a diciotto anni, trova applicazione l’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 149/1997 sulla quota contributiva. Nelle more, l’INPS ha riliquidato il trattamento e versato gli arretrati, con attività pienamente satisfattiva dell’interesse. Non essendosi opposta la parte ricorrente, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e non dispone nulla per le spese.
Nota della Redazione
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