Benefici previdenziali amianto: onere probatorio e consulenza tecnica d’ufficio (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 186 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici previdenziali per esposizione all’amianto di cui all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, ove manchi l’attestazione dell’INAIL, spetta al giudice accertare che il lavoratore sia stato esposto a una concentrazione di amianto superiore ai valori di legge. All’interessato non è richiesta la prova della concreta esposizione, essendo sufficiente anche solo la dimostrazione di una rilevante probabilità di esposizione al rischio. La natura tecnicamente complessa dell’accertamento impone il ricorso alla consulenza tecnica d’ufficio, con sospensione di ogni altra pronuncia di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, ex dipendente del gruppo Ferrovie dello Stato assunto nel 1969 e adibito a mansioni di manovale, operaio qualificato e macchinista, chiede il riconoscimento del diritto all’incremento dell’anzianità contributiva per aver lavorato per oltre dieci anni in ambienti con fibre di amianto disperse. Sostiene di essere stato esposto in via continuativa durante l’orario di lavoro.
Dopo la domanda all’INAIL del 2005 e l’istanza all’INPS del 2014, rimaste senza riscontro, e dopo il ricorso amministrativo del 2015, il ricorrente agisce dapprima davanti al giudice civile, che dichiara il difetto di giurisdizione, poi davanti alla Corte dei conti. Il primo ricorso viene respinto con sentenza poi annullata: la causa torna così alla Sezione giurisdizionale, che è chiamata a decidere sulle eccezioni dell’INPS e sul merito della pretesa.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’Istituto. L’improcedibilità per mancata previa domanda amministrativa è respinta: dagli atti risulta l’istanza all’INPS del 25.06.2014 e il successivo ricorso amministrativo del 05.03.2015. Del pari infondata è l’eccezione di carenza di interesse ad agire, non essendo previsto alcun onere di dimostrazione dello specifico vantaggio economico correlato al riconoscimento del diritto.
Quanto alle decadenze, la Corte ritiene rispettato il termine di 180 giorni previsto dall’art. 47 della legge n. 326/2003 per la domanda di certificazione all’INAIL, attestata come pervenuta il 27.04.2005, entro il termine fissato dal decreto ministeriale del 2005. È rispettato anche il termine di tre anni e trecento giorni di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, nel testo sostituito dall’art. 4 del d.l. n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, che fissa il dies a quo nella domanda rivolta all’ente onerato dell’applicazione del moltiplicatore contributivo. Sul punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità che estende tale decadenza anche alle controversie sulla maggiorazione contributiva per amianto.
Respinta anche l’eccezione di nullità del ricorso per indeterminatezza, essendo l’oggetto della domanda chiaro e tale da consentire articolate controdeduzioni, la Corte affronta la prescrizione. Accertata la tempestività dell’istanza all’INAIL del 2005 e individuato nell’istanza all’INPS del 2014 l’atto interruttivo, l’eccezione è respinta.
Nel merito, la Corte richiama l’orientamento di legittimità secondo cui, in assenza di attestazione INAIL, spetta al giudice accertare l’esposizione a una concentrazione superiore ai valori del d.lgs. n. 277/1991, non essendo richiesta all’interessato la prova della concreta esposizione ma anche solo della rilevante probabilità di esposizione al rischio. Ravvisata la natura eminentemente tecnica della questione, dispone una consulenza tecnica d’ufficio affidata all’Ufficio Medico-Legale presso il Ministero della Salute, con quesito sulla sussistenza dell’esposizione qualificata nel periodo 1969-1995, o in via presuntiva sul superamento della soglia. Le parti sono autorizzate a nominare consulenti di parte e a depositare memorie; le spese restano riservate al merito.
Nota della Redazione
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