Estratto di ruolo impugnabile solo se sussiste interesse ad agire (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33649 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo è consentita solo nei casi tassativamente previsti dalle lettere da a) a d) dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3 bis d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021. La selezione normativa di specifiche ipotesi di invalidità della notificazione della cartella ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa anche per norma sopravvenuta fino alla decisione. Ne consegue che l’eccezione di prescrizione quinquennale della pretesa contributiva, estranea a tali ipotesi, non integra di per sé l’interesse ad agire e non rende impugnabile l’estratto di ruolo. La relativa domanda è pertanto inammissibile per carenza di interesse ad agire.
Il Fatto
Un contribuente proponeva opposizione avanti il Tribunale di Monza avverso un estratto di ruolo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, deducendo l’illegittimità degli avvisi di addebito in esso contenuti. L’opposizione era rigettata in primo grado e il gravame era respinto dalla Corte d’appello di Milano con sentenza n. 420/2023.
Il contribuente ricorreva per cassazione con cinque motivi, cui resistevano l’I.N.P.S. e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione; quest’ultima proponeva ricorso incidentale condizionato volto a contestare la stessa proponibilità dell’azione per carenza di interesse ad agire. La Corte territoriale aveva invero ritenuto che l’eccezione di prescrizione quinquennale fosse sufficiente a integrare l’impugnabilità dell’estratto di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria il ricorso incidentale, che investe la questione della impugnabilità dell’estratto di ruolo e della stessa proponibilità dell’azione. Viene dato seguito all’orientamento secondo cui il principio di salvaguardia dell’ordine logico nella trattazione delle questioni può cedere alle esigenze di ragionevole durata del processo: le questioni pregiudiziali sollevate con ricorso incidentale dalla parte totalmente vittoriosa possono essere esaminate per prime quando la loro definizione renda ultroneo l’esame del ricorso principale, in applicazione del principio della ragione più liquida (Cass. n. 14039 del 21.05.2021).
La Corte riconosce che la premessa della Corte territoriale è corretta: la prescrizione quinquennale non rientra effettivamente tra i casi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art. 12, comma 4 bis, d.P.R. n. 602/1973. Tuttavia è errata la conclusione che da essa è stata tratta. Solo nei casi tassativamente previsti è consentita l’impugnazione autonoma dell’estratto di ruolo, per la sussistenza iuris et de iure di un pregiudizio tale da concretizzare l’interesse ad agire.
Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022: la disposizione, selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, che può assumere configurazione diversa, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Essa incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato.
Ne deriva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, non accompagnata dalla deduzione di uno o più dei casi previsti dalle lettere da a) a d), fosse sufficiente a fondare l’impugnabilità dell’estratto di ruolo. L’insussistenza di alcuna delle ipotesi consentite determina l’accoglimento del ricorso incidentale, con assorbimento dei motivi del ricorso principale e cassazione senza rinvio ex art. 382, secondo comma, ultimo periodo, cod. proc. civ., perché la domanda non poteva essere proposta per carenza di interesse ad agire. Lo ius superveniens, entrato in vigore dopo l’instaurazione della lite, giustifica la compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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