Inammissibile il ricorso in fatto sulla frode ai versamenti per crediti inesistenti (Cass. pen. Sez. VII n. 38033 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di frode ai versamenti mediante compensazione di crediti inesistenti, ai sensi dell’art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, la doglianza che prospetti una ricostruzione alternativa della riferibilità della condotta al solo amministratore di diritto, sul presupposto di una presenza non provata di altri dipendenti, costituisce censura in punto di fatto, non consentita in sede di legittimità, quando il giudice del merito abbia fondato la propria ricostruzione su elementi univoci. Non è deducibile per la prima volta in cassazione la questione sulla confisca per equivalente non devoluta al giudice dell’appello, che non è tenuto ad alcuna motivazione sul punto. Il controllo di legittimità sul trattamento sanzionatorio resta circoscritto alla verifica della logica della motivazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 marzo 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2024 nei confronti dell’imputato, legale rappresentante di una società, per il reato di cui all’art. 10-quater, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000. Gli si contesta di avere omesso di versare le somme dovute utilizzando fraudolentemente in compensazione crediti inesistenti.

Avverso la sentenza di appello il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo, la misura della confisca per equivalente e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La difesa ha depositato istanza di trattazione in pubblica udienza partecipata.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara preliminarmente inammissibile l’istanza di trattazione in udienza partecipata, trattandosi di procedimento ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen., per il quale la decisione avviene in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.

Il primo motivo è giudicato non consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mera doglianza in punto di fatto, volta a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità. Il giudice del merito ha evidenziato che l’imputato era unico amministratore della società, tenuto al controllo delle dichiarazioni, che non risultavano dipendenti e che i modelli risultavano inviati direttamente dalla società. Tali dati, a fronte di una prospettazione difensiva alternativa meramente congetturale, indicano in modo univoco il soggetto titolare dei poteri di predisposizione delle dichiarazioni, con conforme valutazione di primo e secondo grado.

Quanto al secondo motivo, la Corte ne rileva la non specificità: la difesa richiama una tabella riepilogativa dei versamenti senza riportarne analiticamente i conteggi né identificarla tra gli atti di causa. Inoltre la censura non è consentita in sede di legittimità, perché inerente a violazioni di legge deducibili e non dedotte in precedenza: il giudice d’appello non era stato investito della questione sulla confisca per equivalente e non aveva, conseguentemente, alcun onere motivazionale sul punto.

Il terzo motivo, quanto alle circostanze attenuanti generiche, è parimenti non consentito, involgendo il trattamento punitivo, sorretto da logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Quanto alla sospensione condizionale della pena, la censura non era stata proposta in appello. Il giudice del merito ha esaustivamente motivato il trattamento sanzionatorio, saldando la propria motivazione con quella del Tribunale, che aveva escluso elementi suscettibili di positiva valutazione a fronte di un trattamento sanzionatorio comunque modesto.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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