Continuazione fallimentare senza contestazione formale dell’aggravante ex art. 219 (Cass. pen. Sez. 7 n. 1689 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non richiede la formale contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., atteso che l’utilizzazione dell’istituto si risolve esclusivamente nell’applicazione di una disciplina sanzionatoria più favorevole rispetto a quella che deriverebbe dalle regole generali in tema di concorso di reati. Ne consegue che la relativa doglianza è manifestamente infondata, non integrando la mancata contestazione alcuna violazione del diritto di difesa. È altresì inammissibile, in sede di legittimità, il motivo con cui si sollecita una rivalutazione del quadro probatorio o una nuova graduazione della pena, trattandosi di apprezzamenti riservati alla discrezionalità del giudice di merito, sindacabili solo per specifici travisamenti delle emergenze processuali o per manifesta illogicità della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Milano che, confermando la pronuncia di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 223, comma 2, n. 2, 223, comma 1, e 216, comma 1, n. 2, legge fall. Con il ricorso per cassazione, l’imputato deduceva tre distinti motivi: la mancata contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219 legge fall., la violazione di legge e i vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità e alla valutazione del compendio probatorio, nonché l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla quantificazione della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella veste di giudice di legittimità, ha preliminarmente scrutinato il motivo concernente la mancata contestazione dell’aggravante, ritenendolo manifestamente infondato. Ha precisato che, in materia di reati fallimentari, la cd. continuazione fallimentare tra più fatti di bancarotta non esige la formale contestazione dell’aggravante, poiché il ricorso all’istituto si traduce unicamente nell’operare di un regime sanzionatorio più favorevole al reo, non già nell’aggravamento del trattamento punitivo. La Corte ha richiamato, sul punto, il principio affermato da Sez. 5, n. 17799 del 2022.
Quanto al secondo e al terzo motivo, concernenti la ricostruzione del quadro probatorio e l’affermazione di responsabilità, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità, rilevando come le censure fossero dirette a sollecitare una rivalutazione delle emergenze istruttorie, preclusa in sede di legittimità, in assenza di specifiche allegazioni di travisamento della prova. Ha evidenziato che il sindacato demandato al giudice di legittimità non può estendersi a una alternativa rilettura delle fonti probatorie valorizzate dai giudici di merito.
Infine, in relazione all’ultimo motivo, la Corte ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi ai sensi degli artt. 132 e 133 cod. pen., con un onere argomentativo che, nel caso di specie, è stato ritenuto adeguatamente assolto. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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