Bilanciamento attenuanti generiche e recidiva, sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 6658 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati. Il ricorso che proponga una rilettura alternativa e fattuale delle circostanze già valutate dal giudice di merito è inammissibile, perché sollecita un sindacato di merito non consentito in Cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dalla Corte di assise di appello di Bari con sentenza del 05.06.2024. Investita del gravame, la Corte territoriale ha operato il bilanciamento tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, giungendo a un giudizio di equivalenza. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha eccepito violazione di legge e vizi di motivazione proprio in ordine a quel bilanciamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione muove dalla ricostruzione della motivazione dei giudici di merito. La Corte di assise di appello aveva fondato l’equivalenza sulla gravità del delitto in relazione all’intensità del dolo, rilevando che l’omicidio era stato commesso nei confronti di una persona che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non era armata.

Un ulteriore argomento addotto dai giudici di merito è stato quello della personalità dell’imputato, il quale, benché sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova, deteneva presso la propria abitazione un’arma clandestina dotata di grande potenzialità offensiva.

A fronte di tale motivazione, il ricorso propone una rilettura alternativa e fattuale di una serie di circostanze suscettibili di essere valutate dal giudice di merito e non scrutinabili in sede di legittimità. Il ricorrente ha richiamato la natura passionale dell’azione delittuosa, il corretto comportamento processuale e la mancata commissione di delitti contro la persona.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati», richiamando Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020.

Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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