MAE: rifiuto facoltativo solo con conflitto effettivo di giurisdizione (Cass. pen. Sez. VI n. 33227 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto facoltativo della consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005 non tutela un mero interesse potenziale dello Stato di esecuzione ad affermare la propria giurisdizione, ma presuppone un conflitto già esistente, dimostrato dall’esistenza di un procedimento penale o di indagini in corso, per il medesimo fatto e a carico dello stesso soggetto, cui si riferisce il mandato. Il luogo di consumazione del reato va accertato sulla base della descrizione contenuta nel mandato stesso, non essendo consentito al giudice dell’esecuzione procedere a una diversa lettura dei fatti, rimessa in via esclusiva all’autorità giudiziaria emittente. I poteri integrativi di cui all’art. 16 legge n. 69/2005 servono a colmare lacune ostative alla decisione sulla consegna, non a sottoporre a verifica probatoria il fondamento dell’accusa.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di un mandato di arresto europeo processuale emesso da un’Amtsgericht in relazione a un mandato di custodia cautelare nazionale, per il delitto di truffa commesso ai danni di una società di noleggio. La consegna è stata subordinata alla condizione che, dopo il processo, la persona sia rinviata in Italia per scontarvi l’eventuale pena o misura di sicurezza privative della libertà personale.

Secondo la prospettazione accusatoria recepita dal giudice di merito, il contratto di noleggio era stato stipulato in Germania e l’autovettura sarebbe stata trasferita in Italia, dove l’indagato avrebbe presentato una falsa denuncia di furto per giustificarne la mancata restituzione. Il ricorrente ha impugnato la decisione deducendo la violazione dell’art. 18-bis, comma 1, lett. a), legge n. 69/2005 e dell’art. 16 legge n. 69/2005.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i motivi, tra loro strettamente connessi. Quanto al primo, il ricorrente, sotto l’apparente deduzione della violazione dell’art. 18-bis, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del fatto storico e della prospettazione accusatoria formulata dall’autorità emittente.

La Corte ricostruisce l’evoluzione normativa seguita al d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, con cui sono state eliminate le disposizioni che facevano riferimento all’emissione di un provvedimento cautelare, in particolare l’art. 1, comma 3, legge n. 69/2005, ed è stata soppressa la causa di rifiuto dell’art. 18, comma 1, lett. q). Il riferimento ai gravi indizi è stato espunto dall’art. 17, sicché la loro mancata indicazione non costituisce motivo di rifiuto alla consegna. Ne deriva che nessuna interferenza è ammessa, da parte dell’autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, sulla fondatezza dell’accusa, verifica riservata al giudizio pendente davanti all’autorità emittente.

Quanto all’individuazione del luogo di consumazione del reato, la Corte ribadisce che essa deve essere vagliata alla stregua della descrizione del fatto contenuta nel mandato, con accertamento rimesso in via esclusiva all’autorità emittente. La stessa prospettazione accusatoria evidenzia il carattere transnazionale della vicenda, avviatasi in Germania con la stipulazione del contratto e perfezionatasi con l’irreversibile acquisizione della disponibilità dell’autovettura, anche grazie alla denuncia presentata dopo il rientro in Italia.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui la causa facoltativa di rifiuto non attribuisce all’interessato alcun diritto di scegliere l’autorità giudiziaria chiamata a procedere, essendo demandato alle autorità dei diversi Stati il coordinamento per evitare la duplicazione dei procedimenti (Sez. 6 n. 45776 del 2024; Sez. F n. 32379 del 08.08.2024, Rv. 286876; Sez. 6 n. 2959 del 22.01.2020, Rv. 278197). Il rifiuto può essere giustificato solo da una situazione oggettiva, sintomatica dell’effettiva volontà dello Stato di affermare la propria giurisdizione, desunta dall’esistenza di un procedimento in corso sul medesimo fatto e a carico dello stesso soggetto.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha correttamente ritenuto insussistente il motivo di rifiuto, non risultando la pendenza di alcun procedimento né indagini in corso. Parimenti inammissibile è il secondo motivo: le informazioni integrative ex art. 16 non possono essere utilizzate per sottoporre a verifica il fondamento dell’accusa o per acquisire elementi diretti a confutarla. All’inammissibilità conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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