Continuazione esclusa se manca il disegno criminoso unitario programmato (Cass. pen. Sez. VII n. 23622 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’unicità del disegno criminoso, necessaria per il riconoscimento della continuazione tanto in fase di cognizione quanto in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. Una tale programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei singoli reati, dal contesto in cui sono maturati o dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica. Incombe sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina della continuazione l’onere di allegare gli elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo di cui all’art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato.

Il Fatto

Un condannato ha proposto ricorso per cassazione, tramite difensore di fiducia, avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. di riconoscimento della continuazione tra i reati di cui alle sentenze di condanna indicate nell’istanza medesima.

A fondamento del rigetto il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che i reati, benché riferiti a condotte omogenee in materia di detenzione di sostanze stupefacenti, non fossero legati dal vincolo della continuazione per l’eterogeneità e la distanza temporale tra le condotte e per il diverso contesto territoriale, non apparendo frutto di un unico disegno criminoso ma di scelte estemporanee e occasionali, riconducibili piuttosto a un programma di vita incline alla cessione di sostanza stupefacente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le doglianze sono costituite da mere censure in punto di fatto, riproduttive di profili già vagliati e motivatamente disattesi dal giudice dell’esecuzione, e non scandite da specifica critica delle argomentazioni del provvedimento impugnato. I motivi sono inoltre manifestamente infondati, perché prospettano asseriti difetti o contraddittorietà della motivazione non emergenti dal provvedimento stesso.

Il percorso argomentativo del giudice dell’esecuzione è ritenuto logico e immune dai vizi lamentati. Questi ha evidenziato l’eterogeneità temporale, il diverso contesto territoriale e la diversità di tipologia di sostanza stupefacente, escludendo motivatamente gli indici sintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen. e stigmatizzando l’assenza di elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza.

La Corte ribadisce che l’unicità di disegno, egualmente necessaria in fase di cognizione e in fase esecutiva, richiede un programma previamente ideato e voluto e non coincide con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2 n. 10033 del 2022; Sez. 3 n. 29855 del 2025), giacché il programma di vita delinquenziale esprime l’opzione per un numero non predeterminato di reati, non identificabili a priori nelle loro coordinate principali.

La programmazione non può desumersi dalla sola analogia dei reati o dal contesto in cui sono maturati, né dalla spinta a delinquere, tanto più se genericamente economica: il fine specifico non va confuso con la tendenza stabilmente operante a risolvere i problemi esistenziali commettendo reati (Sez. 1 n. 13205 del 2020; Sez. 1 n. 12905 del 2010). Un mero programma di reperire denaro in modo illecito è proposito troppo scarno per configurare il medesimo disegno criminoso, che esige che al momento del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali (Sez. Un. n. 28659 del 2017).

Da qui l’onere di allegazione a carico del condannato (Sez. 3 n. 17738 del 2019; conf. Sez. 1 n. 35806 del 2016), poiché diversamente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere diventerebbe evanescente. In sede di legittimità sono inibite la rilettura degli elementi fattuali e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione oggettiva (Sez. Un. n. 6402 del 1997, ripresa da Sez. Un. n. 6903 del 2017). Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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