Ricorso inammissibile per motivi non specifici e mera reiterazione delle censure d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 35551 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi proposti costituiscono la pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di secondo grado. Le doglianze così formulate sono non specifiche ma solo apparenti, poiché non assolvono la funzione di critica argomentata della sentenza impugnata. Integra inoltre un autonomo profilo di inammissibilità il motivo che ometta il confronto con la ratio decidendi sottesa alla pronuncia gravata. È inammissibile, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., il motivo che proponga censure di merito non prospettabili in sede di legittimità, quale la doglianza in fatto volta a sostituire la valutazione del giudice di merito sull’apprezzamento delle circostanze attenuanti generiche.
Il Fatto
La vicenda riguarda un imputato condannato per l’esercizio senza autorizzazione dell’attività di parcheggiatore, contravvenzione prevista dall’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992. La Corte d’appello di Napoli aveva confermato la condanna di primo grado. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo lamentava violazioni di legge e vizi di motivazione circa l’affermazione di responsabilità, ritenuta apodittica e basata solo su precedenti sanzioni amministrative; il secondo censurava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la scelta del rito abbreviato e le condizioni personali e sociali dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione dell’ammissibilità dei motivi, confrontandoli con quelli già dedotti in appello. Dal raffronto emerge che le censure, pur prospettate come rivolte alla motivazione di secondo grado, si risolvono nella reiterazione di doglianze già dedotte e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. Esse sono pertanto non specifiche, ma solo apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata.
La Corte richiama sul punto un proprio indirizzo consolidato, citando Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025 e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019. All’inammissibilità fondante si aggiungono ulteriori autonomi profili relativi alla prima censura, in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza gravata. Sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione la Corte richiama Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 e le Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016 — riguardanti i motivi d’appello, ma espressive di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione.
Nel merito, i giudici di merito non hanno reso motivazione apodittica: hanno valutato, in termini non contraddittori né manifestamente illogici, quanto emerso dall’osservazione della condotta dell’imputato da parte della polizia giudiziaria, non ritenendo significativo il mancato rinvenimento di chiavi e denaro ed evidenziando la mancata emersione di elementi favorevoli alla tesi difensiva.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile anche ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di doglianza in fatto con cui il ricorrente vorrebbe sostituire la valutazione del giudice di merito sull’apprezzamento delle attenuanti generiche, escluse in considerazione dell’assenza di segni di resipiscenza in un soggetto con plurime violazioni specifiche. Segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.