L’irregolarità fiscale non si prova col bilancio (TAR Lazio n. 4166 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presenza di poste debitorie nel bilancio d’esercizio, riferite a obbligazioni verso l’erario o enti previdenziali, non è idonea a dimostrare una situazione di irregolarità fiscale o contributiva rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara, atteso che l’iscrizione contabile, redatta secondo il principio di competenza economica, non attesta né la scadenza dell’obbligazione né il suo inadempimento. In difetto di accertamenti definitivi da parte delle competenti amministrazioni, la regolarità del concorrente deve ritenersi comprovata e non è configurabile un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. n. 36/2023, che richiede violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi di pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali.
Il Fatto
La controversia riguarda la procedura di gara indetta da Anas s.p.a. per l’affidamento di un accordo quadro triennale per lavori di posa in opera e fornitura di barriere di sicurezza metalliche, suddiviso in otto lotti. La società ricorrente, collocatasi al secondo posto nella graduatoria del Lotto 4, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio controinteressato, deducendo sette motivi di gravame.
La ricorrente contesta, tra l’altro, la mancanza in capo alle consorziate designate per l’esecuzione dei requisiti di regolarità fiscale e contributiva, l’illegittimità dei punteggi attribuiti alla controinteressata su vari criteri valutativi, l’omessa verifica sull’ attendibilità delle dichiarazioni di impegno e la mancata attivazione del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In relazione ai primi due motivi, concernenti la regolarità fiscale e contributiva delle consorziate, il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza plenaria n. 7 del 2024, secondo cui il giudice amministrativo può verificare in via incidentale l’idoneità e la completezza delle certificazioni, ma nel caso di specie non sono stati allegati elementi concreti idonei a metterne in dubbio l’attendibilità. L’assunto della ricorrente si fondava esclusivamente sulla presenza, nei bilanci delle consorziate, di poste debitorie, elemento ritenuto dal Collegio non sufficiente: l’iscrizione contabile “fotografa” l’esistenza di un’obbligazione sorta in un determinato periodo, ma non attesta né la scadenza né l’inadempimento, potendo riferirsi a debiti non ancora esigibili, rateizzati, contestati o a meri accantonamenti prudenziali.
Quanto al terzo motivo, relativo al criterio B.2.2 – “Esperienza Specifica”, il Collegio ha rilevato in via preliminare che la detrazione integrale del punteggio contestato non sarebbe comunque sufficiente a superare la ricorrente in graduatoria. Nel merito, ha ritenuto adeguatamente assolto l’onere probatorio per il primo intervento, attraverso la produzione del contratto e degli elaborati tecnici, e ha chiarito che la lex specialis non richiedeva che gli interventi fossero “conclusi”, ma solo “effettivamente eseguiti”. Per il secondo intervento, ha valorizzato la natura del Consorzio stabile quale autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, legittimato a maturare in proprio l’esperienza rilevante ai fini della qualificazione.
I motivi quarto e quinto, riguardanti le certificazioni e le migliorie offerte, sono stati respinti: la certificazione ISO 39001 attiene al sistema di gestione della sicurezza stradale e non alla tipologia di lavorazioni svolte, mentre la certificazione della parità di genere è un attributo organizzativo dell’impresa, indipendente dal settore di operatività. Le censure sulle migliorie sono state giudicate generiche e apodittiche, in assenza di riscontri oggettivi idonei a inficiare la valutazione discrezionale della Commissione.
In relazione al sesto motivo, il Collegio ha chiarito che la verifica sostanziale dell’equivalenza delle tutele prevista dall’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 opera solo quando l’operatore indica un contratto collettivo differente, mentre l’accertamento della concreta applicazione del CCNL attiene alla fase esecutiva. Infine, il settimo motivo è stato respinto perché le condizioni per l’attivazione del subprocedimento di anomalia, tipizzate dal disciplinare, non si erano realizzate, e le migliorie, prive di autonoma remunerazione, non possono alterare il parametro di raffronto per la verifica della congruità del costo della manodopera.
Nota della Redazione
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