Assegnazione temporanea ex art. 42-bis T.U. n. 151/2001 e prevalenza delle esigenze del minore in caso di scoperture incomparabili (TAR Marche n. 159 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, richiesta dalla lavoratrice madre per esigenze di assistenza del minore, non può essere negata sulla base di un generico riferimento alla scopertura di organico della sede di servizio, ove tale scopertura risulti del tutto incomparabile con quella, ben più elevata, della sede richiesta. Nel bilanciamento tra l’interesse organizzativo dell’Amministrazione e l’interesse del minore ad un’assistenza adeguata, la prevalenza va accordata a quest’ultimo quando l’istruttoria dimostri che le esigenze di servizio possano essere comunque soddisfatte. La comparazione deve essere effettiva e concreta e non meramente astratta, tenendo conto anche delle future cessazioni dal servizio che incrementino la scopertura della sede richiesta.
Il Fatto
Una dipendente della Polizia di Stato, in servizio presso il Posto Polfer di Pesaro, presentava istanza di assegnazione temporanea, ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, per raggiungere la sede di Campobasso, al fine di assistere il figlio minore. L’Amministrazione respingeva l’istanza, comunicando i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, e la ricorrente impugnava il diniego dinanzi al TAR Marche, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, accogliendo l’istanza cautelare, ha motivato la propria decisione sulla scorta dell’esito dell’istruttoria disposta con ordinanza n. 661/2026, dalla quale era emerso che presso il Posto Polfer di Pesaro non vi era alcuna scopertura di organico nel ruolo degli ispettori, mentre presso gli uffici della Polizia di Stato di Campobasso la scopertura nel medesimo ruolo era di circa il 15%, destinata ad aumentare entro la fine dell’anno per effetto di tre collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età.
Il Tribunale ha osservato che la scopertura di organico non è l’unico elemento valutabile in presenza di domande ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001. Tuttavia, nel caso di specie, le scoperture presenti e future presso le due sedi erano del tutto incomparabili: la sede di servizio non presentava alcuna carenza, mentre quella richiesta ne presentava una significativa e crescente. Tale incomparabilità ha reso palese l’assenza di un reale sacrificio dell’interesse organizzativo dell’Amministrazione in caso di accoglimento dell’istanza.
Di conseguenza, nel bilanciamento tra i contrapposti interessi, la prevalenza è stata data all’interesse tutelato dalla ricorrente, connesso alle esigenze del minore, sussistendo altresì il periculum in mora. L’ordinanza ha disposto che il Ministero dell’Interno provveda, nel più breve tempo possibile, a disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente presso un ufficio della Polizia di Stato di Campobasso, fissando per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 23 giugno 2027.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.