Cessazione matteria del contendere sul payback dispositivi medici (TAR Lazio n. 4163 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Il perfezionamento di tale adempimento comporta la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti avverso i predetti provvedimenti, con compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e i conseguenti provvedimenti regionali che quantificavano gli oneri di ripiano (c.d. payback) a proprio carico.
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7 del D.L. n. 95/2025, stabilendo che gli obblighi di ripiano per gli anni considerati si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali. La società ricorrente, con memoria depositata, ha documentato l’avvenuto adempimento e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Le amministrazioni costituite non hanno opposto nulla.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della sopravvenienza normativa costituita dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2025, che ha introdotto una disciplina transitoria e speciale per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018.
La norma, nel testo riportato in motivazione, prevede che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici si intendono assolti con il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2015. Il legislatore ha altresì precisato che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione per gli anni di riferimento, precludendo alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa.
Il Tribunale ha verificato che la ricorrente aveva effettuato il versamento della quota ridotta, come richiesto dalla nuova disciplina, e che le amministrazioni intimate non avevano avanzato contestazioni. In presenza di tali presupposti, il giudice ha ritenuto che non residuasse alcuna questione da decidere, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente all’annullamento degli atti impugnati.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto pronunciata ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., con compensazione delle spese di lite, tenuto conto della richiesta della ricorrente e della peculiarità della fattispecie, caratterizzata dall’intervento normativo che ha rimodulato l’entità del prelievo.
Nota della Redazione
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