Cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 412 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., la sopravvenuta esecuzione della pronuncia del giudice ordinario, mediante il pagamento integrale di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulti interamente soddisfatta. La declaratoria di cessazione non esclude la condanna dell’Amministrazione inadempiente alle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l’adempimento sia intervenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. L’esperibilità del rimedio dell’ottemperanza postula, altresì, la verifica del decorso del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con sentenza n. 474/2024, l’accertamento del diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterle a disposizione il beneficio o altro strumento equipollente.
Ritenendo rimasta ineseguita la pronuncia, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, la ricorrente ha adito il giudice amministrativo ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., chiedendo l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, rilevando come risultasse scaduto il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concesso alle Amministrazioni statali per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta in data 21 febbraio 2025.||DSML||a>
La mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, ha poi confermato la fondatezza dell’azione, evidenziando la persistente inerzia nell’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.
Tuttavia, all’udienza camerale il difensore della ricorrente ha dichiarato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva versato quanto dovuto. Tale sopravvenienza ha determinato l’estinzione della pretesa azionata, comportando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero, applicando il criterio della soccombenza virtuale, in considerazione del fatto che l’adempimento era intervenuto soltanto successivamente all’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in complessivi € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari e rifusione del contributo unificato in favore della ricorrente.
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Nota della Redazione
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