Bilancio degli enti del SSN: attendibilità della programmazione e posizioni pregresse (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 114 del 18.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo delle Sezioni regionali sui bilanci degli enti del Servizio sanitario nazionale è sindacato di legalità e regolarità, finalizzato non alla mera verifica statica ma all’adozione di effettive misure correttive. Il conseguimento e mantenimento dell’equilibrio di bilancio costituisce il parametro fondamentale e l’obbligo di chiusura in pareggio è imposto alle aziende dall’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 502/1992. Uno scostamento significativo del risultato di esercizio rispetto al bilancio preventivo, non adeguatamente giustificato, incide sull’attendibilità del processo di programmazione e legittima la raccomandazione di correzione. L’utile conseguito grazie alla sola gestione straordinaria non assicura nel tempo l’equilibrio economico-finanziario dell’ente. Il risultato positivo dell’attività libero-professionale intramuraria impone una verifica dell’adeguatezza delle tariffe, volte a coprire i costi e non a perseguire un utile. La mancata riconciliazione dei rapporti di credito e debito e la permanenza di posizioni pregresse giustificano l’invito a renderne effettiva la definizione.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna ha esaminato la documentazione relativa al bilancio di esercizio 2022 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, nell’ambito dell’attività di controllo programmata per l’anno 2024. L’esame è stato svolto sulla base della relazione-questionario redatta dal Collegio sindacale e delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie.

Dall’istruttoria — arricchita dalle deduzioni dell’Istituto e della Regione — sono emersi profili di criticità contabile e finanziaria. La Sezione ha quindi concluso l’esame con una pronuncia di rilevazione e ha disposto che l’Istituto si conformi alle indicazioni contenute nella deliberazione, con coinvolgimento della Regione nell’osservanza.

La Motivazione della Corte

Lo scrutinio muove dal quadro normativo di riferimento. L’art. 1, commi 166 e 167, legge n. 266/2005, esteso agli enti del Servizio sanitario nazionale dal comma 170, e l’art. 1, commi 3 e 4, d.l. n. 174/2012 attribuiscono alle Sezioni regionali la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, del vincolo di indebitamento di cui all’art. 119, ultimo comma, Cost., della sostenibilità del debito e dell’assenza di irregolarità capaci di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari. Il rinvio ai commi 166 e seguenti opera ai soli fini delle modalità e procedure dell’esame.

Richiamando la sentenza Corte cost. n. 39/2014, la Sezione ascrive tale controllo alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità, con funzione dinamica e carattere cogente quanto agli esiti del comma 7. L’accertamento di squilibri o di violazioni fa sorgere l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti di rimozione delle irregolarità. Resta fermo il bilanciamento con l’art. 32 Cost.: l’effetto interdittivo riguarda le spese non riconducibili ai LEA, la cui dimensione finanziaria è già fissata per legge (Corte cost. n. 62/2020).

Sul primo profilo, la Sezione rileva un significativo scostamento tra il risultato di esercizio 2022, positivo per effetto anche di ulteriori assegnazioni note solo a chiusura dell’esercizio, e la previsione di perdita autorizzata. Il divario — alimentato da incrementi dei contributi, dei ricavi e dei proventi straordinari, oltre che da maggiori costi di produzione — non consente di riporre affidamento nel processo di programmazione: da qui la raccomandazione di un’attenta determinazione dei documenti previsionali.

Quanto alla seconda criticità, la Sezione osserva che il risultato positivo dipende in misura determinante dal saldo della gestione straordinaria. Poiché quest’ultima, per natura, esula dalla gestione caratteristica e non ha carattere ricorrente, l’Istituto è invitato a potenziare la gestione tipica, incrementando il valore della produzione e ottimizzando i costi.

Sui rapporti con terzi, la Sezione rileva la permanenza di posizioni creditorie e debitorie risalenti al 2018 e agli esercizi precedenti, in aumento rispetto al 2021. L’invito è a monitorare i crediti vetusti, a verificarne le ragioni giuridiche, a quantificare il fondo di svalutazione e a definire sollecitamente le posizioni passive. È inoltre rilevata la mancata riconciliazione di rapporti di debito-credito con un fornitore, con l’invito a rendere effettiva la circolarizzazione. Da ultimo, la Sezione raccomanda di monitorare la spesa per consulenze e collaborazioni non sanitarie e di verificare l’adeguatezza delle tariffe dell’attività intramoenia, il cui risultato positivo non deve tradursi in una rinuncia dei cittadini alle cure per eccessiva onerosità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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