Ricorso pensionistico improcedibile se non notificato all’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 233 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, il ricorso che non sia stato notificato all’amministrazione intimata è improcedibile. Il principio elaborato dalla Corte di cassazione in materia di giudizio del lavoro, fondato sulla scissione tra la fase di editio actionis e quella di vocatio in ius, si applica pacificamente anche al processo pensionistico, trattandosi di giudizi entrambi introdotti con ricorso. La mancata costituzione dell’amministrazione non sana il difetto di notificazione, poiché la costituzione del convenuto è l’unico fatto idoneo a determinare la sanatoria dell’atto introduttivo non notificato.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto in proprio ricorso innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia avverso il provvedimento con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha disposto la revoca della pensione di guerra. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intimato, non si è costituito in giudizio e nessuno è comparso all’udienza.

Il giudice monocratico ha rilevato che il ricorrente non ha depositato in giudizio la prova dell’avvenuta notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza all’amministrazione intimata. Su questo presupposto processuale si fonda la decisione.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica affrontata attiene alle conseguenze processuali della mancata notificazione dell’atto introduttivo nel giudizio pensionistico contabile. Il giudice richiama l’orientamento della Corte di cassazione espresso in materia di giudizio del lavoro, secondo cui, in caso di mancata notifica, l’atto introduttivo è improcedibile, come affermato nella Cassazione sez. lav. ord. n. 2005/2015.

Il collegio ritiene tale orientamento pienamente applicabile al processo pensionistico. La ragione è di ordine strutturale: entrambi i giudizi sono proponibili con ricorso e sono incentrati sulla scissione tra la fase di editio actionis, coincidente con il deposito dell’atto, e la fase di vocatio in ius, che si realizza con la notificazione alla controparte.

Da questa struttura deriva che la notificazione non è un adempimento meramente formale, ma il momento necessario per instaurare il contraddittorio. Il deposito del ricorso, da solo, non è sufficiente a radicare il giudizio nei confronti dell’amministrazione intimata.

Il giudice esamina poi l’ipotesi della costituzione dell’amministrazione. Nella specie il Ministero non si è costituito, sicché non si è verificata alcuna sanatoria del difetto di notificazione. È la costituzione del convenuto, infatti, a determinare l’effetto sanante dell’atto introduttivo non notificato, perché dimostra che la controparte ha comunque avuto conoscenza del ricorso.

In assenza di tale costituzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non essendosi l’amministrazione costituita. Il giudice dispone infine l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, omettendo le generalità e i dati identificativi del ricorrente in caso di diffusione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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