Assunzioni ex art. 110 TUEL e limiti alla spesa di personale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 233 del 18.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spesa sostenuta dagli enti locali per le assunzioni a tempo determinato ex art. 110, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 costituisce spesa di personale e va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006. Il costo del salario accessorio riferito alla figura così assunta incide sul limite dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, commisurato all’importo del trattamento accessorio complessivo dell’ente per l’anno 2016. L’indennità ad personam prevista dall’art. 110, comma 3, TUEL, in quanto voce del trattamento economico fondamentale, è estranea al perimetro dei limiti del salario accessorio, restando soggetta ai soli tetti complessivi della spesa di personale.
Il Fatto
Un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere ex art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, prospettando l’intenzione di sostituire il responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del Tuel, da inquadrare nell’area dei funzionari di elevata qualificazione.
Il Sindaco ha articolato tre quesiti: se la spesa correlata al profilo vada contenuta entro il limite dell’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006; se il costo del salario accessorio della figura incida sul tetto dell’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017; se la medesima incidenza riguardi l’eventuale indennità ad personam riconoscibile al soggetto selezionato.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità dell’istanza, sotto il profilo soggettivo — essendo il Sindaco legittimato ex art. 50, comma 2, del Tuel — e sotto quello oggettivo, trattandosi di quesiti attinenti a vincoli di contenimento della spesa di personale incidenti sugli equilibri di finanza pubblica, e quindi riconducibili alla contabilità pubblica.
Nel merito, la Corte ha valorizzato il principio di equivalenza tra il trattamento degli incarichi ex art. 110 Tuel e quello fissato dai contratti collettivi nazionali e decentrati degli enti locali. Da tale equivalenza discende che il relativo emolumento non è estraneo ai vincoli di spesa, non potendo la lettera del comma 3 dell’art. 110 essere letta come dequalificazione della spesa rispetto alla sua effettiva natura.
La Sezione ha poi richiamato il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/SEZAUT/2023/QMIG, secondo cui, ai fini dell’art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34/2019, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite del fondo va considerato anche il personale dirigenziale assunto ex art. 110 Tuel. Da ciò ha tratto conferma della portata cogente della disciplina vincolistica anche per tali incarichi.
Su queste basi la Corte ha risposto positivamente ai primi due quesiti, confermando l’assoggettamento della spesa al tetto dei commi 557 e 562 e l’incidenza del salario accessorio sul limite dell’art. 23, comma 2.
Di diverso avviso sull’ultimo quesito: l’indennità ad personam, remunerando requisiti squisitamente soggettivi di qualificazione professionale, si distingue dalle componenti accessorie oggettive come l’indennità di posizione e di risultato. Costituendo voce del trattamento economico fondamentale, essa è estranea al perimetro del tetto al salario accessorio, restando soggetta unicamente ai tetti complessivi della spesa di personale.
Nota della Redazione
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