Responsabilità sanitaria: comunicazione ex art. 13 legge Gelli-Bianco e inammissibilità dell’azione erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 149 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria, il termine perentorio di quarantacinque giorni posto dall’art. 13 della legge 8 marzo 2017, n. 24 a carico della struttura sanitaria per comunicare all’esercente la professione sanitaria l’avvio di trattative stragiudiziali decorre dalla ricezione dell’atto che apre il procedimento di definizione stragiudiziale del sinistro, da identificarsi nella richiesta di risarcimento del danno, e non dal momento della formulazione della proposta transattiva da parte del comitato di valutazione dei sinistri. La comunicazione tardiva, incompleta o omessa preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa finalizzate al recupero del risarcimento liquidato al danneggiato. Tale disciplina è funzionale a consentire all’operatore sanitario di partecipare fin dall’inizio, con piena garanzia difensiva, al procedimento che conduce alla definizione del sinistro.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha citato in giudizio quattro dirigenti medici di un presidio ospedaliero, contestando loro, in parti uguali, un danno erariale indiretto subito dalla struttura sanitaria. Il pregiudizio derivava dal pagamento in via transattiva di una somma risarcitoria agli eredi di un paziente, deceduto dopo un ricovero al pronto soccorso e in medicina interna, seguito dal trasferimento in altro nosocomio e da un intervento d’urgenza per una peritonite da perforazione intestinale.
La vicenda risarcitoria si era chiusa con una transazione, preceduta dall’istruttoria interna e dal parere favorevole del Comitato aziendale di valutazione sinistri. I sanitari coinvolti, chiamati a rispondere del danno, hanno tutti eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’azione erariale per mancato rispetto del termine di comunicazione previsto dalla legge Gelli-Bianco. È su questa questione che si è concentrato il giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato anzitutto l’eccezione preliminare, muovendo dalla ratio dell’art. 13 della legge n. 24/2017. La norma impone alle strutture sanitarie di comunicare all’esercente la professione sanitaria, entro quarantacinque giorni, l’instaurazione di un giudizio o l’avvio di trattative stragiudiziali relative a sinistri a lui imputabili, con invito a prendervi parte. L’omissione o la tardività della comunicazione preclude l’ammissibilità delle azioni di rivalsa e di responsabilità amministrativa.
Il collegio ha ricostruito la finalità della disciplina: consentire al presunto responsabile di partecipare fin dall’origine ai procedimenti, giudiziali o stragiudiziali, per difendersi con le modalità e i tempi ritenuti più efficaci. Tale obiettivo si inserisce nella complessiva tutela della posizione degli operatori sanitari perseguita dalla legge Gelli-Bianco, in un bilanciamento degli interessi in gioco.
Passando al caso concreto, la Corte ha ricostruito la procedura aziendale di gestione dei sinistri, approvata con regolamento successivo all’entrata in vigore della legge e che espressamente disciplina l’obbligo di comunicazione. Il regolamento colloca la comunicazione nella fase preliminare del procedimento, funzionale a favorire la partecipazione del personale coinvolto prima che il comitato formuli la proposta transattiva.
Su questa base, il collegio ha individuato il dies a quo dei quarantacinque giorni nella ricezione dell’atto che apre il procedimento di definizione stragiudiziale del sinistro, identificabile anche in una richiesta di risarcimento danni. Nel caso di specie la richiesta era pervenuta in data 19.08.2021, mentre la comunicazione ai sanitari era stata inviata solo con pec del 22.02.2023, espressamente qualificate come comunicazioni ex art. 13: essa è dunque risultata tardiva. La Corte ha escluso che comunicazioni anteriori, di carattere generico, potessero svolgere la funzione di garanzia richiesta dalla norma.
L’eccezione è stata pertanto accolta e l’azione di responsabilità amministrativa dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 13, ultimo periodo, della legge n. 24/2017. La decisione sulla questione preliminare ha assorbito la trattazione delle altre questioni e del merito, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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