Utilizzabili le intercettazioni se il P.m. prova la nuova iscrizione (Cass. pen. Sez. VI n. 35244 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’inutilizzabilità delle intercettazioni per essere state disposte oltre il termine di durata delle indagini preliminari deve confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato e con la documentazione in esso richiamata. Ove risulti l’avvenuta iscrizione di nuovi reati e di nuovi indagati, tra cui l’art. 416 cod. pen., per tale titolo autonomo decorre un nuovo termine di durata delle indagini. Le captazioni eseguite entro quel termine sono pertanto utilizzabili, e su di esse può fondarsi la valutazione delle esigenze cautelari.

Il Fatto

Il difensore di un indagato ricorre per l’annullamento dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame, in funzione di giudice del rinvio, ha confermato la misura custodiale applicata per il reato di associazione per delinquere finalizzata a riciclaggio, autoriciclaggio e reati fiscali, realizzata mediante società cartiere, società parzialmente operative e società di diritto estero.

Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni disposte in via d’urgenza dal P.m. e convalidate dal GIP nel dicembre 2024. Sostiene che esse sarebbero state eseguite oltre il termine delle indagini, essendo rimasta un’unica iscrizione originaria, senza nuova iscrizione a suo carico. Da qui, in via derivata, il venir meno dell’attualità delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Il ricorrente reitera l’eccezione di inutilizzabilità senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale e con la documentazione ivi menzionata, prodotta dal P.m. nel giudizio di legittimità e attestante l’iscrizione di nuovi indagati e di nuovi reati, tra cui il reato associativo contestato a tutti gli indagati.

Il dato oggettivo della nuova iscrizione è accertato dalla sentenza rescindente, ancor prima dell’ordinanza impugnata, e riscontrato dall’esame degli atti, cui la Corte accede in ragione della natura processuale dell’eccezione. Ne deriva che, per il titolo autonomo di art. 416 cod. pen., opera un distinto termine di durata delle indagini.

Su questa base è pacifica l’utilizzabilità delle captazioni disposte con decreto d’urgenza del 2 dicembre 2024, perché compiute entro il termine di durata delle indagini relative al reato associativo. La doglianza sulla genericità dell’annotazione con cui il P.m. aveva disposto l’iscrizione resta superata dalla documentazione richiamata e dal dato testuale dell’avvenuta iscrizione anche a carico del ricorrente.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte valorizza i colloqui intercettati dal 3 al 6 dicembre 2024, dai quali emerge la persistenza del vincolo associativo, la posizione direttiva e di coordinamento del ricorrente e la perdurante volontà di proseguire nel progetto illecito. Rilevano il pericolo di inquinamento probatorio, desunto dall’ammissione di aver fatto sparire documentazione e beni delle nuove società, dalla proposta corruttiva rifiutata dalla direttrice di banca e dall’intento di far ricadere la responsabilità su altri, nonché il pericolo di fuga, desunto dall’ammissione di volersi sottrarre all’interrogatorio preventivo.

All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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