Nel reato militare il bis in idem prevale sul difetto di giurisdizione (Cass. pen. Sez. V n. 7824 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ha natura decisoria e, come tale, è assimilabile a una sentenza ed è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice militare non preclude alla Corte di cassazione, che ha giurisdizione anche sui reati militari, l’immediata declaratoria di una causa di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. Ne consegue che, ove emerga una violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., la Corte di legittimità può pronunciarsi direttamente sulla relativa questione, anche qualora questa non fosse stata deducibile prima per il mancato passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento.
Il Fatto
Con ordinanza del 5 settembre 2024 il GIP del Tribunale di Vibo Valentia aveva disposto, su richiesta del locale Pubblico ministero, l’archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione al contestato delitto di minaccia aggravata di cui all’art. 612, secondo comma, cod. pen. Il fatto riguardava un appuntato dei Carabinieri che, durante un turno di servizio, aveva rivolto un’espressione al proprio superiore di grado in presenza di altri militari.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo, con il primo motivo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello militare, essendo il fatto commesso nell’ambito di un rapporto di servizio, e la violazione del principio di specialità; con il secondo motivo ha lamentato la violazione del divieto di bis in idem ex art. 649 cod. proc. pen., essendo intervenuta sentenza di assoluzione del Tribunale militare di Napoli per gli stessi fatti, divenuta irrevocabile l’8 gennaio 2024.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione preliminare della ricorribilità dell’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto. Richiamando la propria giurisprudenza, tra cui Sez. 1 n. 30694 del 2017 e Sez. 5 n. 36468 del 2023, il Collegio riconosce al provvedimento natura decisoria e la sua assimilabilità a una sentenza, con conseguente ammissibilità del ricorso straordinario per violazione di legge. Nel caso di specie ravvisa un interesse concreto e attuale del ricorrente, perché la pronuncia assolutoria per insussistenza del fatto è situazione giuridica più favorevole della declaratoria di non punibilità, che presuppone l’esistenza del reato.
Nel merito, la Corte esamina congiuntamente il difetto di giurisdizione e la violazione del bis in idem. La questione di giurisdizione è fondata, poiché la condotta era stata tenuta da un militare in servizio armato ai danni del superiore gerarchico, con astratta configurabilità del reato militare di insubordinazione con minaccia ai sensi dell’art. 189, comma 1, cod. pen. mil. pace. In astratto, osserva il Collegio, tale questione pregiudiziale imporrebbe l’annullamento senza rinvio per difetto di giurisdizione, secondo il principio delle Sezioni unite n. 8193 del 2022.
Tuttavia, la Corte precisa che l’eventuale rilievo del difetto di giurisdizione del giudice ordinario non preclude l’immediata declaratoria di una causa di non punibilità del reato militare, poiché la stessa Corte di cassazione ha giurisdizione anche in ordine ai reati militari. Viene così ricostruito il contrasto giurisprudenziale sulla deducibilità del difetto di giurisdizione e della violazione del bis in idem in sede di legittimità: un primo orientamento, più risalente, esclude la deducibilità per la prima volta in cassazione; un secondo, prevalente, la ammette quando la questione non avrebbe potuto essere proposta prima per il mancato passaggio in giudicato dell’altra sentenza, purché non richieda accertamenti di fatto.
Nel caso concreto la Corte verifica la corrispondenza storico-naturalistica dei fatti, secondo il principio delle Sezioni unite n. 34655 del 2005. Dal raffronto dei capi di imputazione emerge che l’episodio oggetto dei due procedimenti era il medesimo, con identità di condotta, tempo, luogo e persona. La difesa ha assolto all’onere probatorio trasmettendo copia della sentenza di proscioglimento. Ne deriva la ravvisata violazione del divieto di secondo giudizio e la declaratoria di non doversi procedere ex art. 649 cod. proc. pen., con conseguente accoglimento del ricorso.
Nota della Redazione
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