Esclusione della continuazione in cognizione: efficacia preclusiva assoluta nel giudizio di esecuzione (Cass. pen. Sez. V n. 7823 del 26.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione della continuazione operata dal giudice della cognizione costituisce res giudicata sostanziale ed esercita la medesima efficacia preclusiva della condanna, operando l’accertamento negativo in maniera assoluta. Essa non può essere superata dalla considerazione di elementi nuovi non valutati in precedenza, a differenza delle statuizioni del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione. Poiché l’identità del disegno criminoso avvince ogni reato a tutti gli altri in relazione simmetrica, il giudicato che escluda la continuazione tra due reati espande la propria efficacia preclusiva a tutti i reati che si suppongano connessi ai primi due. Ne deriva che il giudice dell’esecuzione non può scindere un reato continuato già riconosciuto, ritagliarne un elemento costitutivo e riunirlo a un fatto di bancarotta in precedenza già escluso dal riconoscimento del medesimo disegno criminoso.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato per più delitti di bancarotta fraudolenta, aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., per collegare un fatto commesso nel 2017 a un fatto accertato con sentenza della Corte di appello. L’istanza era stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano; su reclamo del pubblico ministero, la Prima Sezione penale della Cassazione aveva annullato il provvedimento, rilevando che il reato del 2017 era già stato unificato in continuazione con altri fatti e che la sentenza di cognizione aveva escluso il vincolo con il reato per cui si invocava l’unificazione.
In sede di rinvio, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato inammissibile l’istanza, richiamando l’esclusione del vincolo operata in cognizione e la diversità di contesti societari e soggetti in concorso. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e sostenendo che l’allegazione di elementi nuovi consentirebbe di superare l’intangibilità del giudicato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione muove dall’art. 671, comma 1, cod. proc. pen., che subordina il potere del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione alla condizione che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Da tale disposizione deriva che la pronuncia di esclusione in cognizione si configura come res giudicata sostanziale, con la medesima efficacia preclusiva della condanna.
L’accertamento negativo della continuazione opera perciò in maniera assoluta, senza poter essere superato dalla considerazione di fatti nuovi non valutati in precedenza. La Corte richiama sul punto Sez. I n. 19358 del 2016, ponendo in evidenza la diversità del regime delle statuizioni del giudice dell’esecuzione in materia di continuazione.
Sul piano della struttura dell’istituto, la Corte osserva che l’identità del disegno criminoso avvince ciascun reato a tutti gli altri in relazione perfettamente simmetrica. Se un reato è connesso per continuazione a un secondo e questo a un terzo, anche il primo e il terzo sono uniti dal medesimo disegno. Ne deriva, in negativo, che se la continuazione non ricorre tra due o più reati, essa non è configurabile tra i gruppi dei reati connessi a quelli per cui il vincolo è stato escluso. In tal senso i precedenti Sez. I n. 16235 del 2010, Sez. I n. 17881 del 2017 e Sez. I n. 35460 del 2021.
Nel caso concreto, il fatto di bancarotta accertato dalla sentenza di appello era stato espressamente ritenuto non avvinto dal vincolo con il fatto commesso nel 2010, già unificato con i fatti del 2011 e del 2017. Il giudice dell’esecuzione, pertanto, non avrebbe potuto scindere un reato continuato già riconosciuto, ritagliarne un elemento e riunirlo a un episodio già escluso dal medesimo disegno criminoso.
Quanto all’allegazione di fatti nuovi, la Corte ribadisce la sua irrilevanza quando la continuazione sia stata esclusa in sede di cognizione. Il sopravvenire di una sentenza di condanna per fatti ulteriori non integra un fatto nuovo e non incrina le argomentazioni della sentenza di appello, che aveva qualificato la ripetitività delle condotte come espressione di un costume di vita e non di un disegno criminoso unitario. Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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