Blocco del conto business per permesso di soggiorno scaduto: prevale l’obbligo di adeguata verifica antiriciclaggio (ABF Milano 4695/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4695 del 26 maggio 2026 (seduta 19 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Abate
I fatti
La società cliente contestava il blocco dell’operatività del proprio conto corrente business, disposto dall’intermediario a causa della scadenza del permesso di soggiorno del legale rappresentante. Sosteneva che l’intermediario avesse ignorato la validità della ricevuta di richiesta di rinnovo, ai sensi dell’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, norma che consente allo straniero di soggiornare legittimamente in Italia durante la pendenza della procedura di rinnovo. Lamentava che il blocco, reiterato una seconda volta dopo un primo episodio nel settembre 2025, avesse paralizzato l’attività di fornitura di manodopera della società, impedendo il pagamento di carburante, assicurazioni e stipendi, e chiedeva lo sblocco del conto, la restituzione dei canoni addebitati e un cospicuo risarcimento del danno, successivamente ampliato nelle repliche.
L’intermediario si opponeva rilevando di aver richiesto per tre volte, tra settembre e dicembre 2025, la documentazione aggiornata attestante il rinnovo del permesso di soggiorno, mantenendo nel frattempo l’operatività del conto per circa cinque mesi. Deduceva che l’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998 non trova applicazione nei confronti degli intermediari bancari, non incidendo sugli obblighi di adeguata verifica previsti dal d.lgs. 231/2007, e che, non avendo mai ricevuto la documentazione richiesta, l’imposizione delle restrizioni operative rappresentava un atto dovuto in ottemperanza alla normativa antiriciclaggio.
La decisione
Il Collegio richiama il principio del Collegio di Coordinamento (decisione n. 11070/2023) secondo cui la circostanza che il ricorso coinvolga la disciplina antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, quando sia contestata la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nell’applicazione di tale normativa.
Nel merito, il Collegio osserva che, sebbene il d.lgs. 286/1998 renda legittimo il soggiorno dello straniero il cui permesso sia scaduto e il cui rinnovo sia pendente, tale disciplina non deroga agli obblighi di adeguata verifica della clientela imposti dal d.lgs. 231/2007, che richiedono l’esibizione di documenti in corso di validità per identificare e operare. Nel caso di specie, l’intermediario aveva richiesto per tre volte, nell’arco di oltre tre mesi, la documentazione necessaria per completare l’aggiornamento della verifica, mantenendo comunque l’operatività del conto per circa cinque mesi nelle more della ricezione dei documenti — condotta che il Collegio valuta come improntata a collaborazione e buona fede, e non discriminatoria. Poiché il permesso di soggiorno del legale rappresentante non risultava, al momento della decisione, ancora rinnovato, il Collegio ritiene legittima la condotta dell’intermediario.
L’art. 5, comma 9-bis, del d.lgs. 286/1998, che tutela la legittimità del soggiorno dello straniero durante il rinnovo del permesso, non deroga agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio: l’intermediario può legittimamente limitare l’operatività del conto in assenza di documentazione aggiornata, purché adotti misure proporzionate e conceda un termine ragionevole per la regolarizzazione.
L’esito
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Il rinnovo del permesso di soggiorno tutela la posizione dello straniero nei confronti dello Stato, ma non basta a paralizzare gli obblighi antiriciclaggio dell’intermediario bancario: finché non viene esibito un documento di identità in corso di validità, la banca può legittimamente limitare l’operatività del conto, specie se ha concesso tempo e sollecitato più volte la documentazione mancante. Per le imprese che operano con titolari o legali rappresentanti stranieri, conviene attivarsi per il rinnovo con largo anticipo e trasmettere tempestivamente all’intermediario ogni evidenza della procedura in corso.