Azione di ripetizione dell’indebito bancario e decorrenza della prescrizione (Cass. civ. Sez. I n. 2454 del 02.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ripetizione dell’indebito proposta dal cliente di una banca, che lamenti l’esistenza di poste non dovute, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale e decorre dal pagamento, ossia dall’esecuzione della prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens, e non dalla scadenza dell’ultima rata. Qualora il ricorrente per cassazione muova dalla presupposizione di un fatto mai dedotto né accertato in giudizio — segnatamente la natura consumeristica del contratto — il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo state investite le questioni già comprese nel tema del decidere di appello. La conformità della decisione alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
Il Giudice di Pace aveva condannato la banca mutuante alla restituzione di 3.824,35 euro in favore del cliente, respingendo l’eccezione di prescrizione. Il Tribunale di Sassari, in sede di gravame, ha riformato la decisione, qualificando gli importi richiesti in restituzione come costi up front e costi recurring e ritenendo che, per i primi, il termine decorresse dal momento del pagamento, risalente alla conclusione del contratto nel 2004.
Il cliente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2935 c.c. e il contrasto con i criteri elaborati dalla Corte di giustizia in materia di credito al consumo. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’individuazione del dies a quo della prescrizione nel giorno della stipula del contratto, in contrasto con l’insegnamento secondo cui, nei rapporti di mutuo, la prescrizione decorrerebbe dalla scadenza dell’ultima rata. La Corte reputa l’assunto manifestamente infondato: l’azione di ripetizione è soggetta a prescrizione decennale e decorre dal pagamento, con richiamo a Cass. sez. I n. 24051 del 2019, Cass. sez. I n. 27704 del 2018, Cass. sez. lav. n. 25270 del 2016 e Cass. sez. III n. 7749 del 2016.
Con valore assorbente, il Collegio osserva che la ratio decidendi della sentenza impugnata si fonda sull’interpretazione dell’art. 5 del contratto di finanziamento, in funzione non solo della qualificazione dei costi, ma anche del regime del loro pagamento. A tale interpretazione il ricorrente non muove alcuna censura, il che rende inconferenti gli argomenti spesi. L’assunto di nullità per vessatorietà della clausola, contenuto nell’istanza di decisione, è estraneo al ricorso e non risulta essere stato sottoposto al Tribunale: opera quindi il principio di autosufficienza del ricorso, richiamato da Cass. n. 17041 del 2013, Cass. n. 15430 del 2018 e Cass. n. 20712 del 2018.
Il secondo motivo, che invoca i principi della CGUE sulla prescrizione nel credito al consumo, presuppone un fatto mai dedotto né accertato, ovvero la natura consumeristica del contratto. I riferimenti alla disciplina consumeristica non soddisfano il canone dell’autosufficienza e, a fronte del silenzio del Giudice di appello, non è stato lamentato il vizio di omessa pronuncia.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ultimo comma, a seguito di proposta di inammissibilità, la Corte applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come previsto dalla medesima disposizione: si tratta di una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna, che codifica un’ipotesi di abuso del processo, secondo Cass. Sez. Un. n. 27433 del 2023.
Nota della Redazione
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