Mutuo fondiario oltre il limite di finanziabilità non è nullo (Cass. civ. Sez. I n. 10018 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non determina la nullità del contratto di mutuo fondiario, in quanto la norma non ha natura imperativa ma pone un vincolo di carattere prudenziale. Nell’ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l’esistenza stessa della cessione in blocco, il cessionario non può fondare la prova dell’an della cessione sul solo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, che assolve la sola funzione di esentare dalla notifica al debitore. Il ricorrente che allega la notifica della sentenza impugnata ai fini del termine breve è onerato di depositare la copia autentica con relata, a pena di improcedibilità.

Il Fatto

Due mutuatarie hanno concluso nel 2005 un contratto di mutuo fondiario per una somma erogata dalla banca. Dopo la decadenza dal beneficio del termine per mancato pagamento di alcune rate, la banca ha attivato la procedura esecutiva sull’immobile acquistato con la somma mutuata, conclusasi con la vendita.

Le mutuatarie hanno agito per accertare l’usurarietà degli interessi, l’illegittimità della risoluzione e la violazione dell’art. 38 TUB, con condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale ha accolto solo in parte le domande, dichiarando nulla la clausola sugli interessi di mora. La Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame. Le soccombenti ricorrono per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a tre motivi. Il primo censura la decisione d’appello per aver escluso che la violazione dell’art. 38 TUB determini la nullità del contratto. Il secondo denuncia la violazione dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il terzo contesta l’esclusione dell’usura.

In via preliminare la Corte dichiara inammissibile il controricorso. Il cessionario intervenuto, che agisce come mandatario con rappresentanza, aveva prodotto unicamente gli avvisi in Gazzetta Ufficiale ma nessun documento comprovante la cessione in blocco. Poiché i ricorrenti hanno contestato sia l’inclusione della propria posizione tra i crediti ceduti sia l’assenza di prova dell’an della cessione, viene in rilievo questo secondo profilo.

Il Collegio richiama la distinzione consolidata tra contestazione dell’inclusione dello specifico credito e contestazione dell’esistenza stessa della cessione. Nel primo caso l’avviso ex art. 58 TUB può costituire adeguata prova se le indicazioni sono precise. Nel secondo, la contestazione investe la titolarità del lato attivo dell’obbligazione, verificabile anche d’ufficio. Su questa linea la Corte cita Sezioni Unite n. 2951 del 2016 e Sez. I n. 5478 del 2024. L’avviso può avere valore indiziario, ma da solo non basta a provare la cessione. Assente tale prova, l’atto depositato è qualificato come atto di intervento e dichiarato inammissibile.

Il ricorso viene poi dichiarato improcedibile. Le ricorrenti avevano allegato la notifica della sentenza impugnata in data 12 gennaio 2021, ma non avevano depositato la copia autentica con relata entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ. La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 10648 del 2017 e n. 21349 del 2022: l’onere grava sul ricorrente e la sua inosservanza comporta l’improcedibilità, salvo prova di resistenza o produzione da parte del controricorrente. Poiché la notifica del ricorso è avvenuta l’11 marzo 2023, oltre il termine breve, il ricorso è improcedibile.

Non si statuisce sulle spese per l’inammissibilità dell’intervento del terzo. La Corte dà infine atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *