Blocco dei terminali POS per errore dell’intermediario e rigetto della domanda risarcitoria per difetto di prova del danno (ABF Collegio di Torino n. 3099 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di strumenti di pagamento, la legittimazione passiva dell’intermediario va esclusa quando egli abbia tempestivamente eccepito, già in sede di riscontro al reclamo, la propria estraneità al rapporto controverso per effetto della cessione del contratto. Nel procedimento davanti all’ABF incombe sul ricorrente l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria: esistenza del danno, nesso causale ed entità dello stesso. Il riconoscimento dell’errore da parte dell’intermediario e il rimborso delle spese non dispensano il ricorrente dal provare il pregiudizio economico. In mancanza di tale prova non è possibile procedere alla valutazione equitativa del danno, che presuppone comunque la certezza della sua esistenza.
Il Fatto
La società ricorrente lamenta che in data 02/12/2024 i propri terminali POS risultavano non funzionanti. Contattata l’assistenza dell’intermediario B, apprendeva del blocco dell’utenza per motivi di sicurezza e del ritiro dei terminali. Solo successivamente, via chat, le veniva riferito di una disinstallazione concordata con l’intermediario A per inattività a seguito di un insoluto. La società sostiene di aver già segnalato la questione in occasione della cessione del credito e di aver regolarmente saldato le somme dovute tra marzo e aprile 2024.
L’intermediario A eccepisce il difetto di legittimazione passiva, essendo i contratti POS transitati all’intermediario B dal gennaio 2023, e l’inammissibilità della domanda in quanto esplorativa. L’intermediario B ammette che il blocco è dipeso da una svista, da un errore umano connesso all’erronea rilevazione di un insoluto inesistente, si scusa e riferisce di aver rimborsato le spese di disinstallazione. La società chiede all’ABF di valutare le responsabilità e di quantificare un danno congruo al disservizio.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva sollevata dall’intermediario A. Dalla documentazione in atti risulta che, a far data dal 1° gennaio 2023, i contratti relativi ai terminali POS sono stati trasferiti all’intermediario B, divenuto unico titolare del rapporto e, quindi, legittimato a rispondere delle contestazioni. Né la ricorrente né l’intermediario B hanno formulato specifiche contestazioni sul punto.
Secondo l’orientamento del Collegio, la legittimazione passiva deve essere esclusa qualora l’intermediario abbia tempestivamente eccepito, già in sede di riscontro al reclamo, la propria estraneità al rapporto. Nel caso di specie l’eccezione risulta formulata sin dal riscontro del 14/01/2025. Ne consegue che, nei confronti dell’intermediario A, il ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione passiva, restando assorbite le ulteriori eccezioni.
Passando al merito verso l’intermediario B, il Collegio rileva che è pacifico il blocco dei terminali e la loro successiva disinstallazione, così come è incontestato che il blocco sia dipeso da un errore imputabile allo stesso intermediario, il quale ha riconosciuto la sospensione come “svista ascrivibile ad un errore umano” legata all’erronea rilevazione di un insoluto inesistente. L’intermediario ha poi rimborsato le spese di disinstallazione con apposita nota di credito.
Resta la domanda risarcitoria. Il Collegio richiama il principio secondo cui, anche nel procedimento ABF, incombe sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa: esistenza del danno, nesso causale ed entità. La società si è limitata a dedurre un generico disservizio per l’impossibilità di usare i POS nella giornata del 2/12/2024, senza produrre documentazione idonea a dimostrare un danno, come una contrazione degli incassi, la perdita di operazioni o clientela, un pregiudizio economicamente apprezzabile.
In assenza di prova, la domanda non può essere accolta. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato (Collegio di Napoli n. 9541/2024) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7211/2009; Cass. n. 5375/2003; Cass. n. 29330/2019): spetta alla parte danneggiata provare il pregiudizio concreto. Non è possibile, in mancanza, procedere alla valutazione equitativa, che presuppone la certezza dell’esistenza del danno. Tale certezza non risulta raggiunta, e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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