Blogger responsabile se non rimuove i commenti diffamatori conosciuti (Cass. civ. Sez. III n. 17360 del 27.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo è di regola esente da responsabilità per la pubblicazione delle informazioni illecite provenienti dai terzi e, in particolare, per i commenti diffamatori inviati dagli utenti in calce agli articoli del blog. Una volta acquisita la consapevolezza della manifesta illiceità di tali contenuti, in qualunque modo intervenuta e non necessariamente a seguito di comunicazione delle autorità competenti, egli è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente, al fine di continuare a godere dell’esenzione. L’onere di provare il ruolo attivo di filtro e la conoscenza dell’illiceità grava, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sull’attore che si assume danneggiato, trattandosi di fatti costitutivi della dedotta responsabilità.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito in giudizio nei confronti del titolare di un blog telematico per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a causa di commenti ingiuriosi pubblicati da alcuni utenti e non tempestivamente rimossi. Il Tribunale di Siena ha rigettato la domanda.

La Corte d’appello di Firenze, dichiarata cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di rimozione dei commenti, ha confermato per il resto la decisione di primo grado. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, incentrati sulla responsabilità per la pubblicazione e sull’omessa rimozione dei contenuti. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, investono la pretesa responsabilità del blogger per la pubblicazione dei commenti dei terzi. Il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe posto a suo carico un onere probatorio impossibile. La Corte ritiene le censure infondate.

La regola generale è dettata dall’art. 17 del d.lgs. n. 70 del 2003: il prestatore che ospita commenti di terzi non è assoggettato ad alcun obbligo generale di sorveglianza, né di ricerca attiva di attività illecite, e può limitarsi alla memorizzazione automatica delle informazioni. Solo qualora l’attività del provider, per spontanea iniziativa, assuma un carattere attivo di selezione e controllo, egli si assume la responsabilità del contenuto e non gode delle limitazioni di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003. La Corte richiama, sul punto, Cass., Sez. 1, n. 7708 del 2019, secondo cui l’hosting provider attivo resta sottratto al regime di esenzione.

Pertanto, spettava all’attore danneggiato dimostrare che il blogger svolgesse un’attività di filtro, valutazione e selezione dei commenti, nonché l’eventuale effettiva conoscenza del loro carattere illecito: si tratta di fatti costitutivi della responsabilità dedotta. La Corte osserva che l’art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003, pur formulato con doppia negazione, è attributivo di responsabilità al ricorrere delle circostanze indicate. Poiché la Corte d’appello ha accertato in fatto l’assenza di un ruolo attivo e di una effettiva conoscenza al momento della pubblicazione, le censure si risolvono in contestazioni di accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo all’omessa rimozione, è invece fondato. La Corte territoriale aveva ritenuto che l’obbligo di rimozione sorgesse solo a seguito di una comunicazione delle autorità competenti, cioè di una conoscenza qualificata. Tale lettura contrasta con la giurisprudenza penale (Cass. pen., Sez. 5, n. 12546 del 2019), con quella civile (Cass., Sez. 1, n. 7708 del 2019) e con la pronuncia di questa stessa Sezione (Cass., Sez. 3, n. 24818 del 2023).

La Corte rileva che l’inciso “su comunicazione delle autorità competenti” non compare nell’art. 14 della direttiva 2000/31/CE, di cui la norma interna costituisce recepimento, e che la lettera a) dell’art. 16 opera anche quando i fatti che rendono manifesta l’illiceità divengano noti dopo la memorizzazione. Non potendo più essere impedita la pubblicazione, al prestatore non resta che la rimozione, anche a prescindere dalla comunicazione delle autorità. La decisione impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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