Danno non patrimoniale e risarcimento per abuso d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 18505 del 07.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio per abuso d’ufficio, il danno non patrimoniale non può essere desunto per presunzioni dal risalto mediatico dato alla vicenda e dai commenti negativi di terzi, poiché tali elementi non sono causalmente riconducibili alla condotta dell’autore dell’illecito, ma semmai a quella dei soggetti che li hanno formulati o divulgati. La semplice occasione offerta alla condotta illecita altrui non integra un antecedente causale rilevante. La mancata prova della sofferenza morale preclude la liquidazione del relativo pregiudizio, che non può essere commisurato alla gravità del reato configurabile. In sede di legittimità, la valutazione della sufficienza della prova del danno costituisce giudizio di fatto insindacabile.

Il Fatto

Un soggetto, già presidente di sezione elettorale in occasione di una consultazione regionale, dovette sostituire due scrutatori venuti meno e destinò il posto vacante, più remunerativo, a un aspirante diverso, senza assegnarlo alla ricorrente. Quest’ultima lo accusò di abuso d’ufficio, assumendo che il posto sottrattole fosse economicamente più vantaggioso di quello poi effettivamente assegnatole.

Nel procedimento penale, il giudice di primo grado condannò l’imputato; la Corte d’appello di Catania riformò la decisione, ritenendo insufficienti le prove dell’intento di favorire un conoscente ai danni della ricorrente. La Corte di Cassazione annullò poi quella pronuncia ai soli effetti civili. Riassunta la causa davanti alla Corte d’appello, questa riconobbe l’illecito e condannò al risarcimento del solo danno patrimoniale, escludendo la prova del danno morale. Da qui il ricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente censura la decisione per violazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 2727 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 185 cod. pen., sostenendo che il danno non patrimoniale ben può essere provato per presunzioni e che gli indizi offerti erano stati trascurati.

La Corte dichiara il motivo inammissibile e comunque infondato. Sotto l’apparente censura del procedimento presuntivo, la doglianza mira in realtà a contestare un giudizio di fatto, quale la sufficienza della prova del danno, e a proporre un diverso apprezzamento degli elementi indiziari rispetto a quello compiuto dal giudice di merito.

Nel merito, la diffusione della notizia sulla stampa e i relativi commenti, anche offensivi della reputazione, non costituiscono indizi di una condotta lesiva del convenuto, ma semmai di terzi, cui quei commenti sono riferibili. Neppure regge l’argomento dell’occasione: sostenere che, senza l’abuso, nessuno avrebbe parlato della vicenda significa attribuire efficacia causale alla mera occasione, ossia al fatto di aver creato le condizioni per la condotta illecita altrui. I commenti non dipendono necessariamente dal fatto commentato, che ben poteva essere divulgato senza osservazioni negative; la scelta del commento non è quindi causalmente collegata al fatto.

Quanto alla pretesa di commisurare il risarcimento alla gravità del reato, la Corte osserva che una simile prospettiva postula un danno punitivo e presuppone comunque la prova del danno.

Con il secondo motivo la ricorrente censura la compensazione parziale delle spese e la liquidazione degli onorari sotto i minimi tabellari, in violazione del DM 55 del 2014 e dell’art. 2233, comma 2, cod. civ. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: la compensazione non è condanna e non grava sulla parte vittoriosa; la sua valutazione è discrezionale e insindacabile per giusti motivi (Cass. 26912/2020). Per i procedimenti iniziati tra il 1° marzo 2006 e il 4.07.2009 si applica il testo dell’art. 92 cod. proc. civ. ratione temporis, che richiede soccombenza reciproca o giusti motivi esplicitati in motivazione (Cass. n. 11284 del 29.05.2015; Cass. n. 13460 del 27.07.2012). La censura sui minimi tabellari è inammissibile per genericità, richiedendosi l’indicazione analitica di voci e importi (Cass. 18584/2021). Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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