Rivendica fallimentare, prova documentale a data certa e inammissibilità (Cass. civ. Sez. I n. 17483 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le rivendiche dei beni inventariati proposte nei confronti del Fallimento hanno la stessa natura e soggiacciono alla stessa disciplina delle opposizioni di terzo all’esecuzione, regolate dagli artt. 619 e ss. cod. proc. civ. Il terzo che rivendichi la proprietà sui beni compresi nell’attivo fallimentare deve dimostrare, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, sia l’acquisto della proprietà del bene, sia che lo stesso era stato affidato al debitore a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale. Ove i beni siano stati inventariati nell’azienda o nella casa del debitore, trova applicazione l’art. 621 cod. proc. civ., cui l’art. 103 l.fall. espressamente rinvia, che esclude la prova per testimoni e per presunzioni semplici. È pertanto inammissibile il ricorso che non si confronti con la statuizione, rimasta incensurata, di difetto di prova documentale della proprietà.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto domanda di rivendica dei beni compresi nel contratto con il quale aveva affittato la propria azienda alla società poi fallita, assumendo di esserne proprietario. Il Fallimento ha resistito chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il tribunale, con decreto, ha rigettato la domanda, ritenendo che l’opponente non avesse offerto la prova, a mezzo di scrittura di data certa anteriore al fallimento, della proprietà dei beni mobili che assumeva di aver affidato alla società a titolo di affitto di azienda. Avverso tale decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, deducendo la violazione degli artt. 103 l.fall. e 621 cod. proc. civ. e vizi della motivazione, l’omesso esame di fatto decisivo e la violazione degli artt. 2709 e 2710 cod. civ. sul valore probatorio delle scritture contabili. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte tratta congiuntamente i tre motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il rilievo assorbente è che il ricorrente non si confronta realmente con il decreto impugnato: il tribunale, con statuizione rimasta incensurata, aveva ritenuto che l’opponente non avesse dimostrato di aver acquistato, con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, la proprietà dei beni che assumeva di aver poi concesso in affitto alla società fallita.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. Le rivendiche dei beni inventariati nei confronti del Fallimento hanno la stessa natura e la stessa disciplina delle opposizioni di terzo all’esecuzione. Il terzo deve quindi provare, con atto di data certa anteriore al fallimento, sia l’acquisto della proprietà, sia l’affidamento del bene al debitore a titolo diverso dalla proprietà o da altro diritto reale.

Quanto al regime probatorio, ove i beni siano stati inventariati nell’azienda o nella casa del debitore, opera l’art. 621 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 103 l.fall., che esclude la prova per testimoni e per presunzioni semplici, salvo che l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. Sul punto la Corte richiama i precedenti Cass. n. 23215 del 2012 e Cass. n. 20191 del 2017, nonché, sul diverso profilo della verosimiglianza, Cass. n. 16158 del 2007 e Cass. n. 12684 del 2004.

Ne discende che la doglianza sull’ammissibilità della prova testimoniale non incide sulla ratio del provvedimento, fondata sul difetto della prova documentale di data certa della proprietà attuale dei beni. Il ricorso è pertanto inammissibile. Il ricorrente è condannato a rimborsare al Fallimento le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, e la Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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