Bonifica siti contaminati: obiettivo CSR e non CSC, irrilevante progetto edilizio (TAR Lombardia n. 1507 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di bonifica dei siti contaminati l’obiettivo degli interventi non è il raggiungimento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), che hanno funzione di valore di attenzione e servono alla caratterizzazione, bensì delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinate caso per caso mediante analisi di rischio sito specifica. La destinazione d’uso cui rapportare la bonifica va individuata in astratto secondo gli strumenti urbanistici vigenti al tempo dell’autorizzazione degli interventi, non in concreto secondo il progetto edilizio che il proprietario intenda realizzare. Il proprietario incolpevole non può pretendere il ripristino integrale del sito a livelli più severi, né imporre all’amministrazione di modulare la bonifica sulle proprie scelte progettuali non ancora definite. Le valutazioni tecniche dell’amministrazione in materia ambientale sono sindacabili solo per risultati abnormi o evidentemente illogici. La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale che disciplina il quomodo del potere non è rilevabile d’ufficio se non è stata tempestivamente dedotta.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un’area milanese sulla quale la società controinteressata ha svolto per decenni attività di deposito di oli combustibili. Dismessi gli impianti, il Comune ha avviato il procedimento di bonifica. Dopo un contenzioso definito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2128 del 2017, la caratterizzazione è stata condotta secondo i parametri della destinazione residenziale.
La ricorrente ha impugnato l’approvazione dell’analisi di rischio e, con motivi aggiunti, l’approvazione del progetto operativo di bonifica, lamentando che la bonifica fosse calibrata sulle CSR invece che sulle CSC, che non tutelasse la futura edificazione residenziale e che addossasse al proprietario oneri ulteriori. Un secondo atto di motivi aggiunti ha dedotto l’illegittimità derivata dalla declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale lombarda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo assorbente del secondo atto di motivi aggiunti. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma regionale che trasferiva ai comuni funzioni statali in materia di bonifica, per violazione della competenza esclusiva statale. Il TAR distingue però gli effetti della pronuncia: essa incide sui rapporti esauriti e non consente al giudice amministrativo di sindacare d’ufficio il provvedimento. Poiché la norma atteneva al quomodo del potere, il vizio di incompetenza doveva essere dedotto tempestivamente, e la ricorrente non lo aveva fatto. Il secondo atto di motivi aggiunti è dunque irricevibile.
Quanto al ricorso introduttivo, i primi due motivi sono inammissibili per difetto di interesse: il pregiudizio si sarebbe concretizzato solo con l’approvazione del progetto di bonifica, atto successivo e autonomamente impugnato.
Nel merito, il TAR ricostruisce la distinzione tra CSC e CSR: le prime servono a riconoscere la presenza di inquinanti e a fondare la caratterizzazione; le seconde individuano il livello di rischio accettabile su cui impostare gli interventi. La pretesa di elevare le CSC a risultato massimo della bonifica è priva di fondamento, perché il dato normativo consente di ritenere non contaminato un sito in cui gli inquinanti non raggiungano livelli pericolosi per la salute.
Sul rapporto con la destinazione urbanistica, il Collegio chiarisce che la bonifica va rapportata alla destinazione legale vigente al momento dell’autorizzazione, non al progetto edilizio del proprietario. L’analisi di rischio era stata correttamente impostata su uno scenario residenziale astratto. Il Comune non avrebbe potuto adeguarsi ai progetti della ricorrente, che erano privi di dettagli tecnici e non supportati da titoli edilizi. L’utilizzo del sito secondo gli strumenti urbanistici è valutazione da compiere in astratto, non in concreto.
Infine, sulle doglianze relative al confinamento della contaminazione e agli oneri per il proprietario, il TAR osserva che la finalità del procedimento è raggiunta e che il titolare può rivalersi sul responsabile per le ulteriori spese in sede civile. Le soluzioni tecniche approvate, validate da ARPA, ATS e Città Metropolitana, non presentano profili di irragionevolezza e non sono sindacabili nel merito.
Nota della Redazione
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