Bonus facciate, la comunicazione di cessione non equivale alla fattura (Cass. pen. Sez. III n. 10400 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, la comunicazione di cessione del credito d’imposta trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate non costituisce documento avente valore probatorio analogo alla fattura ai sensi dell’art. 1, lett. a), d.lgs. n. 74 del 2000, poiché non documenta il fatto generatore del credito ma solo la sua circolazione. Il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è configurabile anche quando le fatture per operazioni inesistenti siano finalizzate a far conseguire a terzi il riconoscimento di un inesistente credito d’imposta, non essendo necessario l’effettivo conseguimento del risultato perseguito né l’equivalenza della comunicazione alla fattura. In tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve essere annullato quando il decreto genetico non indichi la specifica finalità anticipatoria oggetto della domanda del pubblico ministero, non potendo il giudice del riesame integrarne la motivazione.

Il Fatto

La società ricorrente, avente sede legale in provincia di Lecce, era stata attinta da un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto dei reati di cui agli artt. 110, 81, secondo comma, cod. pen. e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-quinquiesdecies d.lgs. n. 231 del 2001, per un importo di oltre dodici milioni di euro. In esecuzione del provvedimento erano state sequestrate somme per oltre otto milioni di euro.

Il Tribunale del riesame di Salerno aveva rigettato la richiesta di riesame. La società ha proposto ricorso per cassazione deducendo, tra l’altro, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Vallo della Lucania, vizi di motivazione sul fumus e sul periculum in mora, nonché l’insussistenza del reato per carenza del dolo e per la ritenuta estraneità delle fatture alla finalità di evasione da parte di terzi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, relativi alla competenza territoriale, sono infondati. La Corte ribadisce che, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 introduce una regola suppletiva speciale rispetto all’art. 8 cod. proc. pen. L’inesistenza della sede effettiva della società, qualificata come “fantasma”, legittima il ricorso al criterio del luogo di accertamento del reato, identificato in quello in cui la polizia giudiziaria ha effettuato le indagini.

Quanto al fumus, i motivi quarto, quinto e sesto sono infondati. La Corte ricorda i limiti del ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, ammesso per soli motivi di violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., restando esclusa la sindacabilità dell’illogicità manifesta. Non è configurabile alcuna motivazione apparente nel provvedimento impugnato, che dà conto del ruolo di general contractor dedotto dalla società come una prospettazione alternativa non decisiva.

La Corte affronta poi il tema centrale del rapporto tra fattura e comunicazione di cessione. L’art. 121 d.l. n. 34 del 2020 prevede che il credito d’imposta si generi dall’esecuzione degli interventi agevolati e che la fattura documenti l’intervento e la spesa. La comunicazione della cessione, invece, assolve alla sola funzione di rendere efficace la cessione verso l’Erario secondo l’art. 1264 cod. civ. Ne consegue che essa non è documento equipollente alla fattura e che la motivazione dell’ordinanza impugnata va corretta sul punto.

Il delitto di cui all’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 resta integrato anche quando le fatture mirino a far conseguire a terzi un credito d’imposta inesistente. La società è terza rispetto al rapporto obbligatorio tributario, pur non essendo terza rispetto al committente. Il richiamo di parte ricorrente alla necessità del previo riconoscimento del credito da parte dell’Agenzia delle Entrate è irrilevante, trattandosi di evenienza successiva alla consumazione del reato.

Il ricorso è invece fondato quanto al periculum. Il decreto genetico non spiega le ragioni dell’anticipata ablazione a fini di confisca e il Tribunale del riesame non chiarisce quale fosse l’oggetto della domanda cautelare del pubblico ministero. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Salerno ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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