Assorbimento del reato di atti persecutori e applicazione della novella legislativa in materia di maltrattamenti (Cass. pen. n. 14882/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., commesso dopo la cessazione della convivenza, non è assorbito nel delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi di cui all’art. 572 cod. pen., poiché i due reati tutelano beni giuridici diversi e la condotta persecutoria successiva alla cessazione del rapporto convivenziale costituisce un fatto storico autonomo, non riconducibile alla fattispecie dei maltrattamenti, che richiede la sussistenza di una stabile e radicata relazione affettiva e convivenza. La legge n. 181 del 2025, che ha esteso la nozione di soggetto passivo del reato di maltrattamenti alla persona non più convivente legata da vincolo di filiazione, costituisce una nuova fattispecie incriminatrice, non applicabile retroattivamente alle condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in virtù del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole di cui all’art. 25, comma 2, Cost. Ai fini della configurabilità dell’aggravante della presenza del minore, non è necessario che quest’ultimo abbia la maturità psico-fisica per comprendere la portata offensiva degli atti, essendo sufficiente la sua esposizione alla percezione visiva o auditiva della condotta illecita, in ragione della maggiore vulnerabilità dei minori e dell’esigenza di elevare la soglia di protezione.
Il Fatto
L’imputato era stato condannato in primo grado per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, commi 1 e 2, cod. pen.) in danno della convivente in stato di gravidanza e in presenza del figlio minore, e per atti persecutori (art. 612-bis cod. pen.) ai danni della stessa donna, commessi dopo la cessazione della convivenza. La Corte di appello di Ancona, in parziale riforma, aveva rideterminato la pena, confermando la responsabilità per entrambi i reati ed escludendo l’assorbimento della condotta di stalking in quella di maltrattamenti.
Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti, in considerazione del rapporto di filiazione tra le parti, e, con il secondo motivo, la violazione dell’art. 572, comma 2, cod. pen. in relazione alla mancata prova dell’effettiva percezione del minore e alla presenza del test della parte offesa che escludeva maltrattamenti durante la gravidanza.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha escluso l’assorbimento del reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 31390/2023), che distingue i due reati in base alla sussistenza della convivenza e della stabile relazione affettiva. Ha affermato che, una volta cessata la convivenza, le condotte vessatorie successive integrano autonomamente il reato di atti persecutori, non potendo essere ricondotte alla fattispecie dei maltrattamenti, che richiede un rapporto di comunanza di vita e affetti. La Corte ha, inoltre, rilevato che la legge n. 181 del 2025, che ha modificato l’art. 572 cod. pen. includendo tra i soggetti passivi la persona non più convivente legata da vincolo di filiazione, non può essere applicata retroattivamente alle condotte antecedenti alla sua entrata in vigore, in quanto costituisce una nuova incriminazione, in contrasto con il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondate le censure relative alle aggravanti. In ordine alla presenza del minore, ha richiamato il principio per cui non è necessaria la prova dell’effettiva comprensione degli atti da parte del minore, essendo sufficiente la sua esposizione alla percezione visiva o auditiva della condotta illecita, in ragione della sua maggiore vulnerabilità e della ratio di elevare la soglia di protezione dei minori. Con riferimento allo stato di gravidanza, la Corte ha rilevato la genericità della censura, che si limitava a contestare un singolo episodio, a fronte di un accertamento del doppio conforme che aveva riconosciuto i maltrattamenti anche durante la gravidanza, e ha ritenuto congrua la motivazione della sentenza impugnata sul punto. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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