Continuazione in esecuzione: il precedente riconoscimento non vincola ma impone motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 25466 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione investito di una richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. conserva piena libertà di giudizio e non è vincolato dal riconoscimento della continuazione operato in sede di cognizione con riguardo a reati commessi in un arco temporale che ricomprenda, in tutto o in parte, quelli dedotti nel nuovo procedimento. Quel precedente riconoscimento produce tuttavia un obbligo motivazionale rafforzato: il giudice deve confrontarsi con la valutazione e con la relativa ratio decidendi e deve esplicitare le specifiche e significative ragioni per cui i fatti ulteriori, soprattutto se omogenei e collocati in un contesto di prossimità temporale e medesimezza spaziale, non possono essere ricondotti al delineato disegno criminoso.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Locri, accogliendo solo in parte l’istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva avanzata nell’interesse del condannato, aveva unificato due gruppi di pronunce, respingendo nel resto la domanda. In particolare, aveva escluso dal primo gruppo la sentenza con cui l’istante era stato condannato per estorsione, reato commesso nel 2009, mentre l’ipotizzata truffa era stata dichiarata improcedibile per difetto di querela.
Il Tribunale aveva motivato l’esclusione rilevando l’intrinseca estemporaneità dell’azione estorsiva, occasionata da un inatteso sviluppo della vicenda criminosa: la persona offesa aveva minacciato di rivolgersi ai Carabinieri. Aveva inoltre ritenuto che analogo riconoscimento, operato in altra sentenza tra truffa ed estorsione, costituisse una poco meditata applicazione dell’art. 81 cod. pen. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, se la negazione della continuazione in fase di cognizione inibisce il riconoscimento del vincolo ex art. 671 cod. proc. pen., nel caso opposto — in cui la continuazione sia stata applicata tra alcuni reati ai quali se ne affianchino altri commessi nel medesimo contesto spazio-temporale e non giudicati nel simultaneus processus — il giudice dell’esecuzione deve vagliare la situazione in termini concreti. Richiama sul punto Sez. I n. 19358 del 2012, Sez. I n. 4716 del 2013, Sez. I n. 54106 del 2017 e Sez. I n. 37041 del 2019.
Da qui la precisazione centrale: la valutazione compiuta in sede di cognizione non ha efficacia vincolante, tale da imporre al giudice dell’esecuzione il riconoscimento del vincolo anche rispetto a fatti ulteriori, sia pure collocati in un contesto temporale prossimo o caratterizzati da profili di apparente omogeneità. Essa determina piuttosto un più stringente obbligo motivazionale, imponendo di confrontarsi con il precedente riconoscimento e di esplicitare le ragioni del dissenso.
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il giudice dell’esecuzione non ha omesso il confronto. Dopo aver ricostruito i fatti della sentenza richiamata — l’estorsione del 22 luglio 2009, preceduta dalla truffa rimasta improcedibile e seguita dalla richiesta di denaro per la restituzione dei beni — ha ritenuto quella condotta connotata da estemporaneità, perché occasionata dalla reazione della vittima, escludendo così una preventiva determinazione unitaria con il programma criminoso associativo.
Il Tribunale si è inoltre misurato con il precedente invocato dalla difesa, relativo alla sentenza in cui era stata riconosciuta la continuazione interna tra truffa ed estorsione in una vicenda ritenuta sovrapponibile. Il confronto è stato ricondotto alla verifica concreta del fatto e delle sue peculiari modalità: per il carattere reattivo dell’azione e per l’assenza di elementi sintomatici di una previa deliberazione unitaria, quella condotta non poteva ricondursi al disegno criminoso.
La doglianza difensiva muove dunque dall’erroneo presupposto che il precedente riconoscimento dovesse necessariamente riverberarsi sulla diversa vicenda: il giudice era invece solo tenuto a confrontarsi con quel dato e a rendere ragione dell’eventuale dissenso. Onere assolto, con la conseguenza che il ricorso si risolve nella sollecitazione di una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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