Sei scatti stipendiali per TFS e onere di prova della prescrizione (C.G.A.R.S. n. 506 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987 è soggetto a prescrizione quinquennale, che decorre dalla comunicazione del prospetto di liquidazione, unico momento in cui il creditore è posto in condizione di rilevare l’omesso computo. Trattandosi di eccezione in senso proprio, spetta alla parte debitrice specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del corso prescrizionale. Il giudice non può sostituire d’ufficio il fatto costitutivo dell’eccezione, né supplire alle carenze allegatorie e probatorie dell’Istituto previdenziale. L’eccezione non sorretta da adeguata prova deve essere respinta.

Il Fatto

Quattro ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, cessati dal servizio a domanda tra il 2011 e il 2012 dopo aver maturato più di 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile, hanno chiesto all’I.N.P.S. la rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali ex art. 6-bis d.l. n. 387/1987. Il TFS era stato liquidato con determine comprese tra il 2012 e il 2013 e corrisposto in unica soluzione. La richiesta di riliquidazione è stata avanzata solo con pec del 31 dicembre 2019.

L’I.N.P.S. ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione quinquennale, ancorandola alla data di cessazione dal servizio. Il TAR Sicilia, con sentenza n. 1477/2024, ha respinto il ricorso per intervenuta prescrizione, individuando d’ufficio il dies a quo nelle determine di liquidazione del TFS. I ricorrenti hanno proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. accoglie entrambi i motivi. Sulla prescrizione, il Collegio richiama il consolidato orientamento del Cons. Stato, Sez. II, n. 3807/2024 e di Cons. Stato, Sez. VI, n. 2789/2026: il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale e, in ogni caso, dal momento della comunicazione del prospetto di liquidazione, poiché solo allora il creditore può valutare la correttezza del quantum.

Nel caso concreto l’Istituto aveva ancorato l’eccezione a un dies a quo — la cessazione dal servizio — che la giurisprudenza amministrativa reputa erroneo. Il TAR, anziché rilevare la carenza dell’eccezione, ha ricostruito autonomamente un fatto costitutivo diverso, le determine di liquidazione, tenendo in non cale quello indicato dalla parte. Tale operazione non è qualificazione giuridica di un fatto già allegato, ma integrazione sostanziale dell’eccezione, in violazione del principio della domanda e del corretto riparto dell’onere probatorio.

In via assorbente, il Collegio osserva che né l’I.N.P.S. né il TAR hanno individuato la data di comunicazione dei prospetti agli interessati. Le determine indicano la data di emissione del mandato di pagamento, non quella di ricezione del prospetto. Non basta la produzione dei prospetti da parte dei ricorrenti: spettava all’Istituto, che gestisce l’intera procedura, provare anche la comunicazione. Il dipendente non poteva percepire l’omissione dei sei scatti dal solo importo accreditato sul conto corrente. L’eccezione di prescrizione, priva di adeguata prova, andava respinta.

Nel merito, il Collegio dà continuità a CGARS n. 770/2022 e n. 926/2022. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante vigenza dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 per le forze di polizia a ordinamento militare. L’art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987, sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990 e poi abrogato dal Codice, non rivive, avendo la reviviscenza carattere eccezionale. Il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale. Il diritto è pertanto riconosciuto, con condanna dell’I.N.P.S. alla rideterminazione, oltre interessi e rivalutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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