Revocatoria fallimentare: scientia decoctionis provabile per presunzioni anche nel fallimento estero (Cass. civ. Sez. I n. 11145 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., la scientia decoctionis in capo all’accipiens, pur dovendo essere effettiva, può essere provata dal curatore anche mediante presunzioni ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. Il giudice deve dapprima selezionare analiticamente gli elementi indiziari dotati di potenziale efficacia probatoria, poi valutarli complessivamente per accertarne la concordanza, quindi appurare se la loro combinazione integri una valida prova presuntiva. La conoscenza dello stato di insolvenza non si misura sulla figura del creditore astratto, ma sulle concrete condizioni economiche, sociali, organizzative e topografiche in cui il terzo si è trovato ad operare, con riguardo alla sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali. Il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare il documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte ne faccia specifica istanza negli scritti difensivi, illustrando le ragioni per le quali il contenuto del documento giustifichi le rispettive deduzioni.

Il Fatto

La procedura di amministrazione straordinaria di una società ittica agisce in revocatoria avverso i pagamenti effettuati a più riprese nei confronti di una società creditrice, con sede in Francia ed operante da decenni nel medesimo settore merceologico, per un importo complessivo rilevante, nell’ambito del periodo sospetto. Il curatore deduce la scientia decoctionis della creditrice sulla base di numerosi elementi indiziari: decreti ingiuntivi, precetti, esecuzioni e ipoteche a carico della debitrice, bilanci in perdita, messa in liquidazione, avvio delle procedure di licenziamento collettivo, dismissione di una sede, sospensione della produzione, notizie di stampa e comunicazioni dirette tra le parti.

Il Tribunale prima e la Corte d’appello di Roma poi rigettano la domanda, confermando il difetto di prova dell’elemento soggettivo. La Corte territoriale ritiene, da un lato, che il creditore non sia tenuto a compiere indagini sulle condizioni economiche del debitore e che le notizie non potessero aver varcato i confini nazionali; dall’altro, che i documenti allegati sotto i numeri 15 e 16 del fascicolo di primo grado non fossero stati collocati con puntuale riferimento nel fascicolo di parte. La procedura propone ricorso per cassazione con due mezzi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte accoglie entrambi i motivi. Sul primo, la Corte rileva che il giudice di merito non ha fatto buon governo dei principi consolidati in materia di onere della prova della scientia decoctionis. La conoscenza dello stato di insolvenza, pur dovendo essere effettiva, può essere dimostrata per presunzioni, e il giudice è tenuto a selezionare analiticamente gli indizi, valutarli complessivamente e verificarne la concordanza.

La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. 29257/2019, Cass. 27070/2022, Cass. 13445/2023) secondo cui la probabilità della scientia non si fonda sulla conoscenza riferibile a un creditore astratto, ma sui presupposti e sulle condizioni concrete in cui il terzo si è trovato ad operare, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza, rapportata alle sue qualità personali e professionali.

Appare quindi distonica con tale indirizzo l’affermazione della Corte d’appello secondo cui né la legge né la prassi commerciale imporrebbero al creditore indagini preventive. Anche il rilievo della sede estera della creditrice, addotto come ostacolo all’apprensione delle notizie di stampa, collide con il formante giurisprudenziale che riconosce a simili notizie particolare efficienza probatoria.

Sul secondo motivo, relativo all’omesso esame dei documenti, la decisione è giudicata formalistica. La Corte ricorda il principio secondo cui il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte, sia pure quando questa ne faccia specifica istanza esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, essendo precluso solo di porre a base della decisione fatti non oggetto di puntuale allegazione o contestazione.

Nella fase impugnatoria, alla produzione deve accompagnarsi una corrispondente attività di allegazione. Le Sezioni Unite n. 4835/2023 hanno ribadito che il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado quando la parte ne faccia specifica istanza negli scritti difensivi, illustrando le ragioni trascurate dal primo giudice. Nel caso di specie l’appellante aveva assolto tale onere, sicché il mancato esame integra il vizio dedotto.

La Corte disattende infine l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito difetto della procura, conferita a due avvocati dei quali uno solo abilitato al patrocinio in cassazione. Richiamando Cass. 25698/2024, si afferma che è sufficiente che uno degli avvocati, munito di procura speciale e sottoscrittore dell’atto, sia iscritto nell’apposito albo. Segue la cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame della vicenda e la statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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