Ricorso nativo digitale privo di firma: paternità desumibile aliunde e ammissibilità (Cass. Sez. Un. n. 6477 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il difetto di sottoscrizione con firma digitale del ricorso per cassazione redatto in originale informatico e notificato a mezzo p.e.c. non integra di per sé una causa di inesistenza dell’atto, quando la paternità dello stesso sia desumibile aliunde da elementi qualificanti, esterni al documento. In applicazione del principio di strumentalità delle forme processuali e del principio di effettività della tutela giurisdizionale, il vizio è superato ove la riferibilità dell’atto al suo autore risulti certa, non assumendo rilievo la sottoscrizione digitale mancante. Nel regime transitorio anteriore al deposito telematico a valore legale, la notificazione dall’indirizzo p.e.c. del difensore censito nel REGINDE e il deposito della copia analogica con attestazione di conformità ai sensi del art. 9 della legge n. 53 del 1994 costituiscono elementi univoci da cui desumere la paternità dell’atto, con conseguente ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello della società contribuente e annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2013.

Oggetto della contestazione era la detrazione di I.V.A. per l’acquisto di dodici autovetture usate, ritenute dall’amministrazione riconducibili a operazioni soggettivamente inesistenti per l’interposizione fittizia di una società “cartiera”. La società contribuente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, redatto in originale informatico, perché privo della sottoscrizione digitale del difensore.

La Motivazione della Corte

La questione di massima di particolare importanza, rimessa alla Sezione Tributaria prima e alle Sezioni Unite poi, attiene alla qualificazione del vizio derivante dalla mancanza di firma digitale del ricorso per cassazione nativo digitale: se esso vada ricondotto all’inesistenza, in applicazione del principio desumibile dall’art. 161, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero alla nullità sanabile per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ.

La Corte muove dalla funzione della sottoscrizione, quale nesso tra il testo e il suo autore, idonea a rendere certa la paternità dell’atto processuale. Il difetto di tale elemento ne comporta l’inesistenza soltanto qualora la paternità non sia desumibile aliunde, come nel caso della sottoscrizione per autentica della firma della procura in calce o a margine dell’atto.

Richiamando Cass., Sez. Un., n. 22438/2018, le Sezioni Unite ribadiscono che la paternità dell’atto può essere accertata tramite elementi qualificanti diversi dalla sottoscrizione, in coerenza con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., dall’art. 47 della Carta di Nizza e dall’art. 6 CEDU. Eventuali restrizioni all’accesso al giudizio vanno ponderate secondo ragionevolezza e proporzionalità.

La Corte distingue il contesto processuale “ibrido” anteriore all’obbligatorietà del deposito telematico, in cui il ricorso nativo digitale notificato a mezzo p.e.c. doveva essere depositato in copia analogica con attestazione di conformità, dal regime successivo. In tale cornice, la notificazione eseguita dall’indirizzo p.e.c. censito nel REGINDE e il deposito della copia analogica asseverata dall’avvocato dello Stato attestano in modo univoco la riferibilità dell’atto all’Avvocatura generale dello Stato.

Assume rilievo, in particolare, la natura impersonale del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, che la rende soggetto unico censito nel registro, con piena fungibilità degli avvocati dello Stato nella spendita della qualità professionale abilitante. L’attestazione di conformità, ancorché rechi l’erronea affermazione dell’avvenuta sottoscrizione digitale dell’originale, esprime comunque la paternità certa dell’atto, superando il vizio eccepito.

Il ricorso è pertanto dichiarato ammissibile, con rinvio dell’esame alla Sezione Tributaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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