Rinuncia al ricorso dell’Agenzia e estinzione del giudizio di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 17501 del 25.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, depositata dalla parte pubblica prima dell’udienza e non seguita da costituzione della controparte, ne determina l’estinzione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il venir meno dell’interesse della parte pubblica a coltivare la censura, motivato dall’adesione a un sopravvenuto orientamento della Corte, esclude ogni pronuncia sul merito e ogni statuizione sulle spese in assenza di parte intimata costituita.
Il Fatto
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato a una società, nella qualità di rappresentante doganale indiretto, un avviso di accertamento per IVA all’importazione relativa al 2015 e sanzioni, per avere presentato in dogana false dichiarazioni di intento. La responsabilità della società era stata affermata in primo grado e negata in appello, con riforma della decisione provinciale.
La Commissione tributaria regionale aveva qualificato l’IVA all’importazione come tributo interno, distinto dai dazi doganali, ed escluso la responsabilità solidale dello spedizioniere, oltre alla debenza delle sanzioni. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sull’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
I tre motivi censuravano la sentenza di appello sotto distinti profili: la violazione degli artt. 70 del d.P.R. n. 633/1972 e 34 del d.P.R. n. 43/1973, con riguardo alla responsabilità solidale del rappresentante; l’erronea applicazione dell’art. 8, comma 3, della legge n. 213; e l’esclusione, da parte del giudice di merito, di un onere di diligenza qualificata in capo allo spedizioniere.
Nel corso del giudizio, l’Agenzia ha depositato rinuncia al ricorso. La scelta è stata espressamente motivata dall’adesione al recente orientamento della Corte in tema di esclusione della responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, richiamando Corte Cassazione n. 35861 del 2023.
La Corte ha preso atto della rinuncia e l’ha accolta. Ne è derivata la declaratoria di estinzione del ricorso, con assorbimento di ogni questione di merito sollevata nei motivi.
Quanto alle spese, nessun provvedimento è stato adottato in assenza di costituzione in giudizio dell’intimata. La decisione ha quindi natura meramente processuale e non contiene alcuna affermazione sul rapporto tributario sostanziale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.