Prescrizione decennale dei buoni fruttiferi dalla scadenza e irrilevanza del foglio informativo (ABF Collegio di Napoli n. 3881 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali già emessi alla data di entrata in vigore del D.M. 19 dicembre 2000 e per i quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previgenti si applica l’art. 8 del D.M. 19/12/2000, che fissa la prescrizione decennale, per capitale e interessi, decorrente dalla data di scadenza del titolo. La mancata consegna al sottoscrittore del Foglio Informativo non impedisce all’intermediario di eccepire, allorché ne venga richiesto il pagamento, l’intervenuta prescrizione, che decorre dalla scadenza del buono. La domanda di risarcimento del danno fondata sulla violazione degli obblighi informativi appartiene alla fase di formazione del consenso e resta sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro quando l’operazione risale a oltre il sesto anno precedente alla proposizione del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente si è recata in data 25/11/2025 presso un ufficio dell’intermediario per il rimborso di un buono fruttifero postale cartaceo cointestato, sottoscritto il 23/11/2005. Il rimborso le è stato negato per intervenuta prescrizione. L’istante contesta la violazione degli obblighi informativi, sostenendo di essere stata erroneamente informata, in sede di sottoscrizione, sulla durata ventennale del titolo, e chiede all’Arbitro l’accertamento del diritto al rimborso.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’incompetenza dell’ABF ratione temporis e ratione materiae. Nel merito rileva che il buono appartiene alla serie “18C”, di durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione, e che si è prescritto decorso il termine decennale dalla scadenza. Chiede il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Sull’incompetenza temporale richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 4656/2022: la competenza dipende dalla circostanza che la controversia abbia per oggetto la fase di formazione del consenso ovvero i momenti esecutivi del rapporto. Nel caso di specie la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, cui l’intermediario oppone la prescrizione, quale vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. Tali criteri sono estensibili in via analogica anche alle nuove disposizioni sulla competenza temporale applicabili ai ricorsi dal 01/10/2022.

Quanto alla competenza ratione materiae, il Collegio rinvia ancora alla decisione n. 4656/2022, che ha escluso la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come strumenti finanziari in ragione della loro non cedibilità e non negoziabilità nel mercato monetario. Respinta anche l’eccezione, il Collegio riconosce la legittimazione attiva della cointestataria, richiamando il principio della decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 19782/2020: ciascun cointestatario con pari facoltà di rimborso ha diritto di riscuotere i buoni anche in caso di decesso degli altri.

Nel merito il ricorso non è accolto. Il titolo riporta sul retro la serie “18C” e la data di emissione del 23/11/2005. Ai sensi dell’art. 4 del D.M. 06/10/2004 i buoni sono liquidati alla scadenza prevista all’atto di emissione; il regolamento delle serie “a 18 mesi” prevede che i buoni diventino infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza del diciottesimo mese. L’art. 8 del D.M. 19/12/2000 ha esteso a dieci anni l’originario termine quinquennale, con decorrenza dalla scadenza del titolo.

Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 6196/2024 e l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 23006 del 28/07/2023, il Collegio conferma che la disciplina della prescrizione è interamente contenuta nell’art. 8 citato, retroattivamente applicabile ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore. Il buono, scaduto il 23/05/2007, si è dunque prescritto decorso il termine decennale; la prima richiesta documentata è il reclamo del 25/11/2025, successivo alla prescrizione. L’eccezione dell’intermediario è pertanto fondata.

Sull’omessa informativa, il Collegio richiama la decisione n. 17814/2019 e la più recente decisione n. 11113/2025 del Collegio di Coordinamento: la mancata consegna del Foglio Informativo non costituisce ostacolo oggettivo all’esercizio del rimborso né impedisce l’eccezione di prescrizione. La domanda risarcitoria, infine, è sottratta alla competenza temporale dell’Arbitro, poiché l’operazione risale al 23/11/2005 e il ricorso è stato presentato il 15/12/2025, oltre il limite del sesto anno precedente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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