Giudicato sul quantum e inammissibilità delle censure di merito (Cass. civ. Sez. I n. 17158 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio, la determinazione del quantum del risarcimento operata dal giudice di primo grado e non impugnata dalla parte interessata è coperta da giudicato, con la conseguenza che il giudice del rinvio è chiamato alla sola rideterminazione degli accessori. Le censure che, sotto l’apparente deduzione di vizi di motivazione o di violazione di legge, mirano a una rivalutazione dei fatti già acquisiti al giudizio sono inammissibili. La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ. perimetra il sindacato di legittimità sulla motivazione entro il minimo costituzionale, denunciabile solo nelle ipotesi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto l’intermediario finanziario impugnando una serie di contratti di prestazione di servizi finanziari stipulati per il tramite di un promotore, deducendo la violazione degli obblighi di informativa, correttezza e trasparenza e chiedendo la restituzione delle somme investite, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento dell’ulteriore danno allegato. Il Tribunale aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando la differenza tra il totale versato per gli investimenti e quanto restituito alla cessazione del rapporto, qualificando tale importo come credito di valore.

Dopo il rigetto dell’appello proposto dall’intermediario, questa Corte aveva cassato la decisione territoriale per difetto di motivazione in ordine alla rivalutazione e agli interessi. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello, ravvisato un giudicato sulla quantificazione del danno, si era limitata a determinare il criterio di calcolo degli accessori. Il ricorrente ha impugnato tale decisione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla contestazione del vincolo di giudicato ravvisato dalla decisione impugnata e sulla pretesa di una diversa liquidazione del danno.

Quanto al primo motivo, la Corte rileva che le contestazioni del ricorrente si fondano non sul contenuto degli atti e delle decisioni dei gradi precedenti, ma sulla mera circostanza che questa Corte si fosse già pronunciata, escludendo implicitamente l’esistenza del vincolo. L’argomentazione, priva dei contenuti di specificità richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ., omette di considerare che la precedente sentenza di cassazione aveva censurato la decisione territoriale unicamente per l’assenza di adeguata motivazione sul maggior danno da svalutazione monetaria, con statuizione pienamente compatibile con il successivo rilievo del giudicato.

Il secondo motivo non si confronta con la ratio decidendi, fondata non solo sulla ricostruzione del contenuto della decisione di primo grado, ma anche sulla mancata impugnazione di quella pronuncia da parte dell’odierno ricorrente, nonostante essa contenesse un’evidente limitazione del risarcimento a una specifica cifra.

Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ribadisce che la motivazione rispetta il vincolo di cui agli artt. 111 Cost. e 132 cod. proc. civ. e richiama il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e, da ultimo, da Sez. I n. 7090 del 2022. Il mezzo non evidenzia alcun vizio, ma mira a un rinnovato giudizio sul merito, risultando inammissibile anche a norma delle Sezioni Unite n. 34476 del 2019.

Il quinto motivo, infine, non si confronta con la ratio della decisione: il giudice del rinvio era chiamato alla sola rideterminazione degli accessori, essendo il quantum coperto da giudicato. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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