Buoni fruttiferi postali: prescrizione decennale dalla scadenza del titolo (Cass. civ. Sez. I n. 25066 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni fruttiferi postali, il d.lgs. n. 284 del 1999 ha abrogato il capo VI del d.P.R. n. 156 del 1973 con portata meramente abrogativa, sicché non si verifica alcuna reviviscenza del R.D. n. 2106 del 1924. Esclusa l’applicabilità della prescrizione trentennale invocata dal giudice di merito, la sorte capitale e gli interessi si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla scadenza del titolo, secondo le condizioni generali ed economiche fissate dai decreti ministeriali istitutivi della serie. La durata del buono e il termine di prescrizione del diritto al rimborso sono profili distinti, entrambi rimessi ai decreti emanati in attuazione del riordino della Cassa depositi e prestiti.
Il Fatto
Il titolare di due buoni fruttiferi postali della serie AA5, emessi nel 2002 per un valore nominale di mille euro ciascuno, chiedeva al Giudice di pace il rimborso della sorte capitale. L’emittente aveva negato il pagamento sostenendo la maturata prescrizione del diritto.
Il Giudice di pace accoglieva la domanda, rilevando che i titoli non recavano indicazioni su scadenza e tasso e che non risultava consegnata l’informativa all’atto della sottoscrizione. Il Tribunale di Taranto respingeva l’appello, qualificando l’operazione come contratto ad oggetto pubblico e affermando che per i buoni emessi nel 2002 la prescrizione era trentennale, per effetto della reviviscenza del R.D. n. 2106 del 1924. L’emittente ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, tutti incentrati sulla normativa applicabile in punto di prescrizione del diritto al rimborso, e ritiene fondato il primo, con assorbimento degli altri.
Il giudice di merito muove da una premessa errata. Il d.lgs. n. 284 del 1999, nel rimettere a decreti ministeriali l’individuazione delle caratteristiche dei buoni e le norme su pubblicità e trasparenza, ha abrogato espressamente il capo VI del codice postale del 1973, che disciplinava i buoni fino ad allora emessi. L’art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 284 del 1999 salvaguarda i soli rapporti già in essere.
Il richiamo alla reviviscenza del R.D. n. 2106 del 1924 è fuorviante. La giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 7 del 2020, Corte cost. n. 218 del 2015, Corte cost. n. 13 del 2012) chiarisce che, ai fini della reviviscenza di una norma abrogata, conta la portata della riforma: se di mera abrogazione o di modifica della disciplina precedente. Nel caso di specie il d.lgs. n. 284 del 1999 ha avuto portata esclusivamente abrogativa.
Né il previgente codice postale né il d.lgs. n. 284 del 1999 si occupano della durata del buono e del termine di prescrizione, limitandosi quest’ultimo a rinviare ai decreti successivi. In attuazione è stato emanato il d.m. 19 dicembre 2000, il cui art. 8 prevede che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo, per capitale e interessi, salva la facoltà di rimborso dei crediti prescritti.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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