Buoni fruttiferi postali serie Q: interessi capitalizzati al netto della ritenuta fiscale (ABF Collegio di Palermo n. 1734 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali della serie Q emessi successivamente al 1° settembre 1987 gli interessi maturati nei primi venti anni sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale del 12,5%, e tale criterio si applica anche al periodo dal 21° al 30° anno, senza necessità di un trattamento differenziato. Il d.m. del 23 giugno 1997, nel richiamare espressamente le serie Q, R e S emesse fino al 31 dicembre 1996, conferma la capitalizzazione al netto della ritenuta. La ritenuta incide sulla determinazione negoziale del rendimento e il relativo onere non è contrattualmente posto a carico dell’emittente. È quindi legittimo il criterio di liquidazione dell’intermediario che abbia capitalizzato gli interessi annualmente al netto delle trattenute fiscali.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un buono fruttifero postale della serie Q del valore nominale di due milioni di lire, sottoscritto il 6 settembre 1994, chiedeva il rimborso del titolo. L’intermediario gli prospettava un importo di euro 5.410,00 alla data del 6 settembre 2014 e di euro 11.092,18 alla scadenza trentennale del 6 settembre 2024. Secondo l’istante tali importi erano errati: l’intermediario avrebbe capitalizzato gli interessi annualmente al netto delle trattenute fiscali anziché al lordo, in contrasto con il d.lgs. n. 239 del 1996. Il ricorrente assumeva dovuta la somma di euro 13.180,23, con una differenza di euro 2.088,05 rispetto al montante netto prospettato.

Esperito senza esito il reclamo, il cliente adiva l’Arbitro. L’intermediario eccepiva in via preliminare l’incompetenza dell’Arbitro per ragioni temporali e per materia, e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando la disciplina fiscale succedutasi nel tempo.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le ritiene entrambe infondate. Quanto al profilo temporale, la data di sottoscrizione dei buoni è irrilevante: il ricorso non investe la fase di formazione del consenso né vizi genetici del titolo, ma l’interpretazione delle condizioni riportate sul buono e i diritti del cliente in termini di rendimenti maturati, con richiamo al Collegio di Torino n. 10864/2023. Quanto al profilo ratione materiae, i buoni fruttiferi postali non sono qualificabili come strumenti o prodotti finanziari, essendo incedibili e non destinati alla circolazione, secondo il Collegio di Coordinamento n. 5673/2013.

Nel merito, il Collegio richiama la propria recente decisione n. 11513/25, che ha ricostruito l’evoluzione della tassazione dei buoni: l’esenzione prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 601/1973 venne meno con il d.l. n. 556/1986, che introdusse la ritenuta, poi soppressa dal d.lgs. n. 239/1996 e sostituita dall’imposta sostitutiva del 12,50%. L’art. 7 del d.m. del 23 giugno 1997 stabilì espressamente che per i buoni delle serie Q, R e S emessi fino al 31 dicembre 1996 gli interessi continuano, per i primi venti anni, ad essere capitalizzati al netto della ritenuta fiscale.

Su questa base il Collegio ritiene corretto il criterio seguito dall’intermediario, e richiama il Collegio di Coordinamento n. 6142/20, secondo cui la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta, senza che emerga la necessità di un trattamento diverso per tale periodo.

Il Collegio dà conto delle pronunce di merito di segno contrario richiamate dal ricorrente, tra cui Corte d’Appello di Lecce n. 608/2023 e Tribunale di Bergamo del 28 aprile 2023. Ritiene tuttavia di non discostarsi dall’orientamento dei Collegi, in assenza di una pronuncia della Cassazione sul punto, e richiama in senso conforme anche Corte d’Appello di Bari n. 1222/2025 e Corte d’Appello di Venezia n. 355/2024. Il ricorso è pertanto respinto, con assorbimento di ogni ulteriore domanda o eccezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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