Inammissibile il ricorso che chiede una rivisitazione del fatto accertato (Cass. civ. Sez. I n. 16145 del 11.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie, e non anche quando oggetto di censura sia la valutazione delle prove proposta dalle parti. La deduzione che, sotto le spoglie del vizio di legge, miri a confutare un accertamento di fatto, è inammissibile in sede di legittimità. Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la definizione del giudizio in conformità alla proposta del consigliere delegato integra un’ipotesi normativa di abuso del processo, con conseguente condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Il Fatto
Due investitori convenivano innanzi al Tribunale di Parma, Sezione distaccata di Fidenza, una banca, chiedendo dichiararsi la nullità del contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione, collocamento e ricezione ordini, oltre che delle operazioni di investimento eseguite, per violazione della normativa sull’intermediazione finanziaria e, segnatamente, dell’art. 23, comma 1, t.u.f. Domandavano altresì la condanna della banca alla restituzione del capitale investito, per un totale di euro 401.825,00 oltre interessi legali. Il contraddittorio era esteso a due promotori finanziari che avevano assistito gli investitori nelle operazioni contestate.
Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’appello di Bologna respingeva i gravami, principale e incidentale. In estrema sintesi, i giudici di merito esclusero il raggiungimento della prova del versamento di somme in favore di uno dei promotori e ritennero che la domanda di nullità contrattuale fosse affetta da carenza di interesse, non potendo essere adottata alcuna statuizione restitutoria. Gli investitori hanno proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha reputato condivisibili le argomentazioni della proposta di definizione formulata dal consigliere delegato allo spoglio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando che esse resistono ai rilievi critici svolti nella memoria.
Quanto al primo motivo, che deduceva la violazione degli artt. 2697 e 2702 c.c. asserendo provato il danno, la Corte ha confermato l’inammissibilità. Il mezzo, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, mirava in realtà a confutare un accertamento di fatto già scrutinato dai giudici del merito, sottratto al sindacato di legittimità. La Corte ha aggiunto che il motivo è pure carente di autosufficienza, non essendo riprodotto il contenuto dei documenti su cui si incentrava, e che, ove pure a tali scritti si riconoscesse valore ricognitivo, opererebbe il disposto dell’art. 1309 c.c., secondo cui il riconoscimento del debito fatto da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri.
Il secondo motivo, che lamentava la violazione degli artt. 112 e 214 cod. proc. civ. per omessa decisione sulla domanda di nullità dei contratti, è stato parimenti dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva invece deciso tale domanda, con la declaratoria di difetto di interesse, e il ricorrente non aveva censurato tale statuizione. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre, avendo la sentenza impugnata motivato la perdita di interesse alla declaratoria di nullità in ragione dell’impossibilità di ottenere l’effetto restitutorio.
Analoga conclusione vale per il terzo motivo, che censurava l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria: la Corte d’appello aveva disatteso il motivo di gravame, rilevando che non era stata raggiunta la prova del versamento delle somme per cui è causa. Non è vero, dunque, che sul punto sia mancata statuizione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Le spese hanno seguito la soccombenza e, poiché il giudizio è stato definito in conformità della proposta, è stata disposta la condanna ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. La Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, lasciando presumere una responsabilità aggravata del ricorrente che non si attenga alla valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva (Cass. Sez. U. n. 28540 del 2023). La parte ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 13.000,00 in favore della controricorrente e di ulteriori euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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