Buste paga e CUD provano il credito del lavoratore nel fallimento (Cass. pen. Sez. V n. 2147 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La busta paga consegnata al dipendente, ove munita dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 2, legge n. 4 del 1953 (firma, sigla o timbro), ha piena efficacia probatoria del credito che il lavoratore intenda insinuare al passivo della procedura riguardante il datore di lavoro. L’efficacia discende dal carattere obbligatorio e sanzionato del contenuto delle buste paga, a norma del combinato disposto dell’art. 39 d.l. n. 112 del 2008 e degli artt. 1, 2 e 5 legge n. 4 del 1953, non già dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ. o dall’art. 2735 cod. civ.. Analogamente il CUD costituisce prova documentale, non vincolante, dell’esistenza del rapporto. Tali principi presuppongono la regolare tenuta del libro unico del lavoro: l’amministratore giudiziario può contestarne le risultanze, ma su di lui grava l’onere di provare il contrario.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva opposizione avverso lo stato passivo della procedura introdotta a carico di un imprenditore, nella parte in cui era stato escluso il credito vantato a titolo di trattamento di fine rapporto, maturato alle dipendenze di una società. Il Tribunale di Catania rigettava l’opposizione, pur riconoscendo la tempestività della domanda, sul rilievo che non fosse provato il sottostante rapporto di lavoro né la sua continuità nel periodo antecedente il sequestro.

Avverso tale decisione l’opponente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. La difesa sosteneva di aver depositato la documentazione idonea a dimostrare l’esistenza e la durata del rapporto: la busta paga di gennaio 2023 e i modelli CUD 2023 e 2013.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza civile consolidata secondo cui la busta paga corrisponde, nel contenuto, alle scritture del libro unico del lavoro. Ove munita dei requisiti di legge, essa ha piena efficacia probatoria del credito da insinuare al passivo, come affermato da Cass. civ. n. 17413 del 2015, n. 10123 del 2017 e n. 17930 del 2016.

Il collegio precisa il fondamento di tale efficacia. Essa non deriva dagli artt. 2709 e 2710 cod. civ., poiché al curatore non è opponibile l’efficacia probatoria tra imprenditori delle scritture contabili, né dall’art. 2735 cod. civ., perché il curatore si pone in posizione di terzietà rispetto al fallito. Discende invece dal combinato disposto dell’art. 39 d.l. n. 112 del 2008 e degli artt. 1, 2 e 5 legge n. 4 del 1953: il contenuto delle buste paga è obbligatorio e sanzionato e, come tale, sufficiente a provare il credito.

Analogo rilievo vale per il CUD, prova documentale non vincolante per il giudice del merito dell’esistenza del rapporto lavorativo (Cass. civ. n. 10041 del 2017 e n. 31173 del 2018). Tali principi, dettati per le procedure fallimentari, sono applicabili anche al giudizio di verifica per la sostanziale sovrapponibilità dei criteri di ammissione dei crediti.

Il collegio ne trae il corollario sull’onere probatorio. I principi presuppongono la regolare tenuta del libro unico: l’amministratore giudiziario può confutarne il valore per irregolare formazione o contestarne le risultanze con mezzi contrari, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice (Cass. civ. n. 6501 del 2012 e n. 18169 del 2019). Nel caso concreto, però, i documenti prodotti provano l’esistenza del credito, il titolo e la quantificazione: incombe pertanto sull’amministratore giudiziario l’onere di provare il contrario. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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