Misure cautelari e presunzione di pericolosità nel tempo silente senza recesso (Cass. pen. Sez. V n. 2146 del 17.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o delle esigenze cautelari consente alla Corte di legittimità la sola verifica della violazione di specifiche norme di legge e della manifesta illogicità della motivazione. È inammissibile il ricorso che proponga una ricostruzione alternativa del quadro probatorio. In tema di art. 416-bis cod. pen., la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, di cui agli artt. 275, comma 3, e 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., può essere superata solo con il recesso dell’indagato dall’associazione o con l’esaurimento dell’attività associativa. Il c.d. tempo silente non può, da solo, costituire prova dell’irreversibile allontanamento dal sodalizio, potendo essere valutato solo in via residuale.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il GIP aveva applicato la misura della custodia in carcere nei confronti dell’indagato, per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione aggravata, turbativa d’asta, detenzione e porto di armi da guerra e comuni da sparo e traffico di stupefacenti, tutti aggravati dal metodo mafioso, annullando la misura solo per taluni capi.
L’indagato ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, lamentando vizi di motivazione sui gravi indizi, sulla ritenuta aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sull’incompetenza territoriale e sull’assenza di esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità. In materia di misure cautelari, il ricorso è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione. È invece inammissibile quando tende a proporre una diversa valutazione delle risultanze già esaminate dal giudice di merito. Su questa base i motivi sui gravi indizi vengono dichiarati inammissibili perché manifestamente infondati.
Quanto alla partecipazione associativa, la Corte ritiene immune da vizi la motivazione che valorizza le dichiarazioni collimanti dei collaboratori, le intercettazioni ambientali e telematiche, gli esiti di P.G. e i precedenti giudiziari. Lo stabile inserimento nella struttura organizzativa del sodalizio è di per sé idoneo ad attestare la messa a disposizione in favore del gruppo per il perseguimento dei comuni fini criminosi.
Sui reati-fine, la Corte conferma la correttezza della motivazione in ordine alla turbativa d’asta, alla tentata estorsione e alle armi. Richiama il principio secondo cui, in tema di estorsione ambientale, integra l’aggravante del metodo mafioso la condotta di chi, pur senza esplicita minaccia, evochi la contiguità a un sodalizio in un territorio notoriamente soggetto all’influsso mafioso, senza necessità che la vittima conosca l’estorsore o il clan.
Sulle esigenze cautelari, la Corte affronta il motivo relativo al c.d. tempo silente. Ribadisce la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere per le fattispecie di cui all’art. 416-bis cod. pen., nonché l’insufficienza di misure meno afflittive. Il decorso del tempo tra i fatti e la misura non è elemento dirimente, salvo che risulti dimostrato l’effettivo ed irreversibile allontanamento dal contesto criminale. La Corte esclude che il mero fattore temporale possa vincere la presunzione, sottolineando che un’interpretazione diversa finirebbe con il creare norma nuova, non consentito al giudice ordinario.
Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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