Buste paga provano il credito da lavoro nel fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12304 del 07.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dello stato passivo fallimentare, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro, ove munite alternativamente di firma, sigla o timbro di quest’ultimo, costituiscono prova del credito oggetto di insinuazione, essendo obbligatoria la loro consegna ai sensi dell’art. 3 della legge n. 4 del 1953. Resta ferma la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con mezzi di prova contrari o con specifiche deduzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Le osservazioni scritte e i documenti integrativi depositati ai sensi dell’art. 95, secondo comma, l. fall. non costituiscono domande nuove, né tale è la richiesta di spese legali liquidate in titolo già allegato alla domanda di ammissione.

Il Fatto

Il lavoratore aveva proposto insinuazione al passivo del fallimento della società datrice, chiedendo l’ammissione di crediti per differenze retributive e per spese legali liquidate in due decreti ingiuntivi dello stesso tribunale. Il curatore escludeva i crediti: il primo per difetto di prova, il secondo perché la relativa richiesta era stata formulata solo con le osservazioni al progetto di stato passivo, e non con il ricorso in insinuazione.

Il Tribunale di Castrovillari, con decreto del 4 marzo 2021, rigettava l’opposizione proposta dal lavoratore ai sensi dell’art. 98 l. fall., confermando l’esclusione. Avverso il decreto il lavoratore proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 93, terzo comma, nn. 2 e 3, l. fall. e l’omessa pronuncia su punto decisivo. La curatela intimata non svolgeva difese.

La Motivazione della Corte

La Cassazione affronta il primo motivo, relativo al credito per voci retributive, e lo dichiara fondato. Richiamando un proprio precedente reso nella medesima procedura fallimentare, la Corte ribadisce che le buste paga consegnate al lavoratore, purché munite di firma, sigla o timbro del datore, hanno piena efficacia probatoria del rapporto di lavoro e del credito insinuato, in ragione del loro contenuto obbligatorio e sanzionato penalmente dall’art. 5 della legge n. 4 del 1953.

Il giudice di merito, quindi, ha errato nel non attribuire alcun valore probatorio alle buste paga prodotte. La Corte osserva che dal decreto impugnato non risulta che la procedura avesse contestato in modo puntuale e specifico le risultanze delle buste paga con mezzi contrari di difesa o con argomentazioni idonee a dimostrarne l’inesattezza.

Quanto al credito per spese legali, il collegio aderisce all’orientamento secondo cui l’art. 95, secondo comma, l. fall. consente ai creditori di depositare osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza. Tali osservazioni e produzioni non assumono il carattere di domande nuove. Non poteva quindi considerarsi nuova la richiesta delle spese legali liquidate nel titolo esecutivo già allegato a corredo della domanda di ammissione.

Non vi è stata alcuna immutazione del thema decidendum, poiché tutti i fatti erano già stati allegati e restava solo da determinare il quantum. Le preclusioni per domande nuove operano propriamente nella fase successiva dell’opposizione, quando la domanda comporti immutazione del thema disputandum. Il secondo motivo resta assorbito. Il ricorso è accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese di legittimità, al Tribunale di Castrovillari in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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